FATTURA IN LINGUA STRANIERA
SE IL CLIENTE STRANIERO CHIEDE L'EMISSIONE DELLA FATTURA NELLA SUA LINGUA
Può accadere che l’impresa effettui delle vendite o delle prestazioni di servizi a favore di clienti stranieri. Questi ultimi potrebbero richiedere l’emissione della fattura nella loro lingua. Come occorre comportarsi in questi casi?
Va detto, innanzitutto che fino al 2012, l’art.21 del DPR 633/72 prevedeva che le fatture potessero essere redatte anche in lingua straniera con l’obbligo di tradurle in lingua nazionale a richiesta dell’amministrazione finanziaria e di indicare l’imposta in euro. Pertanto gli altri importi, diversi dall’imposta, potevano essere espressi in qualsiasi valuta.
A partire dal 1 gennaio 2013, l’art.21 ha subito delle modifiche e la norma in esame non è stata riprodotta. Nella nuova formulazione ci si limita a dire, nel secondo comma lettera l), che la fattura deve contenere l’aliquota, l’imposta e l’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro.
Nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n.12/E del 2013 si legge: circa la valuta in cui devono essere indicati gli importi di corrispettivi, spese e altri oneri si ricorda che, nella precedente formulazione dell’art.21, nelle fatture in lingua straniera, tradotte in lingua nazionale a richiesta dell’amministrazione finanziaria, detti importi potevano essere espressi in qualsiasi valuta, purché l’imposta fosse indicata in euro. Per effetto delle modifiche apportate dalla legge di stabilità, tale possibilità non è più prevista. Pertanto, anche per le predette fatture vale la regola generale dettata al comma 2 lettera l), che dispone l’indicazione dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro.
Pertanto l’imponibile e l’IVA vanno sempre espressi in fattura in euro. Ovviamente, nulla vieta di indicare gli stessi anche in valuta estera.
Gli altri elementi della fattura possono essere espressi in lingua e valuta straniera, fermo restando la facoltà dell’Amministrazione finanziaria di chiederne la traduzione in italiano.
Ricordiamo, infine che secondo l’art.230 Dir.2006/112 dell’Unione europea, in fattura gli importi possono essere indicati in una valuta diversa dall’euro salvo che per l’IVA che deve essere indicata sempre nella valuta nazionale.
La fattura
Fattura cartacea e fattura elettronica
Fatture a mezzo fax
Dati da indicare in fattura
Fattura integrativa
Autofattura per autoconsumo
Fattura emessa da un terzo
Emissione della fattura
Emissione e registrazione della fattura di vendita
DdT ovvero documento di trasporto
Fatture in valuta estera