L'IVA
CARATTERISTICHE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
La sigla I.V.A. è l’abbreviazione di Imposta sul Valore Aggiunto.
Da un punto di vista fiscale si parla di valore aggiunto per intendere la differenza tra il valore dei beni e dei servizi che un’impresa vende e tra il valore dei beni e dei servizi che essa acquista.
L’I.V.A. è un’imposta applicata in tutti i Paesi dell’Unione Europea.
In Italia essa è entrata in vigore il 1° gennaio 1973 ed è disciplinata dal D.P.R.633 del 26 ottobre 1972 e successive modificazioni.
L’art. 1 del D.P.R.633/72 stabilisce che “l’imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate”.
Questo articolo stabilisce quelli che sono i presupposti dell’applicazione dell’IVA ovvero le condizioni che si devono verificare affinché si applichi l’imposta.
I presupposti che si devono verificare affinché si applichi l’IVA sono tre:
Affinché l’IVA debba essere applicata è necessario che si verifichino, contemporaneamente, tutti e tre questi presupposti.
Presupposto soggettivo
Presupposto territoriale
Importazioni e IVA
Operazioni intracomunitarie
Fatturazione
La fattura
Operazioni da fatturare
Soggetti non obbligati ad emettere fattura