PRESUPPOSTO OGGETTIVO IVA

UN ESAME DEL PRESUPPOSTO OGGETTIVO IVA

Aggiornato al 14.03.2009

L’IVA si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’ esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.

Soffermiamoci sull’esame del presupposto oggettivo dell’IVA: ovvero l’esercizio di un’ impresa o l’esercizio di un’arte o professione.


COSA SIGNIFICA QUESTO?

Che l’IVA si applica ogni volta che viene venduto un bene o prestato un servizio.

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

Per cessione di beni si intendono gli atti a titolo oneroso che comportano il trasferimento della proprietà o la costituzione o il trasferimento di diritti reali su beni di ogni genere. Quindi, in linea di massima la cessione è soggetta ad IVA se avviene a titolo oneroso, ovvero se comporta il pagamento di un corrispettivo. Di conseguenza, in linea di massima, non sono soggette ad IVA, le cessioni a titolo gratuito.

Per prestazione di servizi si intendono tutte le operazioni effettuate verso corrispettivo in dipendenza di contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, non fare e permettere.

Quindi, anche in questo caso la prestazione non deve essere effettuata a titolo gratuito.

Sono prestazione di servizi sia quelle svolte da professionisti (architetto, commercialista, avvocato, notaio, ecc..), sia quelle svolte dalle imprese (trasporti, appalti, ecc..).

 
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