PRESUPPOSTO SOGGETTIVO DELL'IVA

ESERCIZIO DI IMPRESA ED ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI

Aggiornato al 14.03.2009

L’IVA si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.

Soffermiamoci sull’esame del presupposto soggettivo dell’IVA: ovvero l’esercizio di un’ impresa o l’esercizio di un’arte o professione.


COSA SIGNIFICA QUESTO?

Che l’IVA si applica solamente se la cessione di un bene o la prestazione di un servizio vengono effettuate da un imprenditore o da un lavoratore autonomo.

Per esercizio di imprese si intende l’esercizio per professione abituale di un’ attività agricola o commerciale anche se tale attività non è organizzate in forma di impresa.

Sono attività agricole le attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e le cosiddette attività connesse, cioè quelle attività dirette alla trasformazione o alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura. Così, ad esempio, è considerata attività agricola quella di chi produce e vende marmellate con i frutti raccolti dal proprio fondo.

Sono attività commerciali:

  • le attività industriali dirette alla produzione di beni e servizi (le cosiddette industrie);
  • le attività di intermediazione nella circolazione di beni (i commercianti);
  • le attività di trasporto per terra, o per acqua o per aria;
  • le attività bancarie e assicurative;
  • le altre attività ausiliarie rispetto alle precedenti (come rappresentanti, agenti di commercio, ecc..).

Sono considerate imprese anche le attività di prestazione di servizi diverse da quelle sin qui viste se sono organizzate in forma di impresa.

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

Per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione abituale di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata delle attività stesse.

Come possiamo notare si considerano imprenditori e professionisti coloro che esercitano abitualmente un’attività d’impresa o una professione. Quindi non rientrano nella nozione di impresa o di arte e professione lo svolgimento di un’attività occasionale.

Non è necessario, invece, che l’attività d’impresa o la professione siano svolte in modo esclusivo. Quindi è imprenditore, e di conseguenza applica l’IVA, ad esempio, chi ha un’impresa e al tempo stesso svolge un’attività di lavoro dipendente. Lo stesso dicasi per i professionisti.

Ricapitolando, sono soggetti passivi di imposta cioè applicano l’IVA sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi:

  • gli imprenditori individuali;
  • le società di qualsiasi genere (società di persone, società di capitali, società cooperative);
  • gli enti pubblici e privati, i consorzi, le organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole.

Non sono soggetti passivi di imposta i privati. Quindi le cessioni di beni tra privati o le vendite da parte di privati ad imprenditori non sono soggette ad IVA. Lo stesso dicasi per le prestazioni di servizi effettuate da privati.

 
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