OPERE, FORNITURE E SERVIZI DI DURATA ULTRANNUALE

LE REGOLE FISCALI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DI OPERE, FORNITURE E SERVIZI DI DURATA ULTRANNUALE

Aggiornato al 28.09.2015

Secondo quanto disposto dal TUIR le rimanenze di opere, forniture e servizi vanno valutate applicando regole diverse a seconda della loro durata:

  • quelle di durata annuale sono valutate secondo le regole proprie di tutte le rimanenze di magazzino;
  • quelle di durata ultrannuale sono valutate applicando i criteri stabiliti all’art.93 del TUIR.

Le regole che andremo ad esaminare, contenute appunto nell’art.93, si applicano alle opere, forniture e servizi che, oltre ad avere durata ultrannuale, sono pattuiti come oggetto unitario.

Quindi, esse devono formare oggetto unitario del contratto intercorso tra le parti e la loro durata di esecuzione deve superare i 12 mesi.

La durata di esecuzione è data dal periodo che intercorre tra la data di inizio di esecuzione delle opere, forniture e servizi e la data della consegna dei lavori o di ultimazione dei servizi e delle forniture: entrambe queste date devono essere stabilite in contratto.

Un caso particolare è rappresentato dalle imprese il cui esercizio non coincide con l’anno solare. In questo caso l’opera, la fornitura o il servizio si considerano di durata ultrannaule se essa supera la durata dell’esercizio.


Per quanto riguarda la valutazione di tali opere occorre precisare che:

  • per la parte di opere, forniture e servizi coperta da stato di avanzamento dei lavori definitivamente accettati dal committente, i corrispettivi liquidati sono compresi tra i ricavi.

    Pertanto:

    • se la liquidazione è totale non esistono rimanenze;
    • se la liquidazione è parziale tra le rimanenze va indicata la parte non liquidata definitivamente e la loro valutazione va fatta in base ai corrispettivi liquidati;
  • per la parte non coperta da stato di avanzamento dei lavori la valutazione va effettuata in base ai corrispettivi maturati.

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Nella valutazione delle rimanenze di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale si tiene conto anche delle eventuali maggiorazioni di prezzo richieste in applicazione di disposizioni di legge o di clausole contrattuali. Fino a quando esse non siano definitivamente stabilite se ne tiene conto in misura non inferiore al 50%.


Il contribuente deve allegare alla dichiarazione dei redditi, distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio pluriennale che al termine del periodo d’imposta risulti in corso di esecuzione, un prospetto contenente le seguenti indicazioni:

  • estremi del contratto;
  • generalità e residenza del committente;
  • scadenza prevista;
  • elementi tenuti a base per la valutazione e la collocazione di tali elementi nei conti dell’impresa;

 
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