OPERE, FORNITURE E SERVIZI DI DURATA ULTRANNUALE
LE REGOLE FISCALI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DI OPERE, FORNITURE E SERVIZI DI DURATA ULTRANNUALE
Secondo quanto disposto dal TUIR le rimanenze di opere, forniture e servizi vanno valutate applicando regole diverse a seconda della loro durata:
- quelle di durata annuale sono valutate secondo le regole proprie di tutte le rimanenze di magazzino;
- quelle di durata ultrannuale sono valutate applicando i criteri stabiliti all’art.93 del TUIR.
Le regole che andremo ad esaminare, contenute appunto nell’art.93, si applicano alle opere, forniture e servizi che, oltre ad avere durata ultrannuale, sono pattuiti come oggetto unitario.
Quindi, esse devono formare oggetto unitario del contratto intercorso tra le parti e la loro durata di esecuzione deve superare i 12 mesi.
La durata di esecuzione è data dal periodo che intercorre tra la data di inizio di esecuzione delle opere, forniture e servizi e la data della consegna dei lavori o di ultimazione dei servizi e delle forniture: entrambe queste date devono essere stabilite in contratto.
Un caso particolare è rappresentato dalle imprese il cui esercizio non coincide con l’anno solare. In questo caso l’opera, la fornitura o il servizio si considerano di durata ultrannaule se essa supera la durata dell’esercizio.
Per quanto riguarda la valutazione di tali opere occorre precisare che:
- per la
parte
di opere, forniture e servizi
coperta da stato di avanzamento dei lavori
definitivamente accettati
dal committente, i corrispettivi liquidati sono compresi tra i
ricavi.
Pertanto:
- se la liquidazione è totale non esistono rimanenze;
- se la liquidazione è parziale tra le rimanenze va indicata la parte non liquidata definitivamente e la loro valutazione va fatta in base ai corrispettivi liquidati;
- per la parte non coperta da stato di avanzamento dei lavori la valutazione va effettuata in base ai corrispettivi maturati.
Nella valutazione delle rimanenze di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale si tiene conto anche delle eventuali maggiorazioni di prezzo richieste in applicazione di disposizioni di legge o di clausole contrattuali. Fino a quando esse non siano definitivamente stabilite se ne tiene conto in misura non inferiore al 50%.
Il contribuente deve allegare alla dichiarazione dei redditi, distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio pluriennale che al termine del periodo d’imposta risulti in corso di esecuzione, un
prospetto
contenente le seguenti indicazioni:
- estremi del contratto;
- generalità e residenza del committente;
- scadenza prevista;
- elementi tenuti a base per la valutazione e la collocazione di tali elementi nei conti dell’impresa;
Lavori in corso su ordinazione - definizione
Valutazione dei lavori in corso su ordinazione
Criterio della commessa completata
Criterio della commessa completata - esempio
Criterio della percentuale di completamento
Criterio dello stato di avanzamento dei lavori
Criterio della commessa completata e criterio dello stato di avanzamento dei lavori - confronto
Prospetto delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale
Rimanenze di magazzino: aspetti civilistici, fiscali e operativi