BENI DI IMPORTO INFERIORE A 516,46 EURO

COSA PREVEDONO LE NORME FISCALI IN MERITO

Aggiornato al 03.05.2008

Sotto il profilo fiscale occorre rilevare che una regola che trova frequente applicazione nel caso delle attrezzature, del mobilio e di beni di importo modesto, è quella relativa ai beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro.

Innanzitutto occorre precisare che questa norma può essere applicata nel solo caso delle immobilizzazioni materiali.

Per i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro è consentita la deduzione integrale della spesa di acquisizione nell’esercizio in cui essa è stata sostenuta.

Dunque, tutti i cespiti il cui costo unitario supera i 516,46 euro, fiscalmente concorrono a formare il reddito attraverso il calcolo delle quote di ammortamento.

Invece, i cespiti, il cui costo unitario è uguale o inferiore a 516,46 euro, fiscalmente possono:

  • concorrere a formare il reddito attraverso il calcolo delle quote di ammortamento;
  • concorrere a formare il reddito per intero nell’esercizio in cui il costo è stato sostenuto.

La deduzione integrale rappresenta una facoltà ammessa per il contribuente, ma non un obbligo. Una volta che la scelta è stata operata essa ha carattere definitivo.

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La deduzione integrale è consentita esclusivamente per i beni il cui costo unitario non supera i 516,46 euro, di conseguenza assume un’importanza fondamentale la nozione di costo unitario. Infatti, i beni aziendali possono essere distinti in:

  • beni singoli;
  • beni plurimi eterogenei;
  • beni plurimi identici;
  • beni composti.

Si possono considerare beni singoli quei beni suscettibili di una autonoma utilizzazione. Per questa categoria di beni, per verificare se esiste la possibilità di dedurre integralmente il costo sostenuto è sufficiente esaminare il costo del bene.

I beni plurimi eterogenei sono dei beni singoli tra loro sussidiari o accessori ad altri beni. Un esempio di tali beni è costituito dall’acquisto di beni mobili usati per l’arredamento di un ufficio (sedie, scrivanie, armadi, ecc.). In questi casi

per verificare se esiste la possibilità di dedurre integralmente il costo sostenuto, è necessario fare riferimento al costo del bene nel suo insieme (nell’esempio fatto occorre far riferimento al costo dell’intero arredamento e non del singolo bene acquistato).

Rientrano tra i beni plurimi identici gli acquisti di beni singoli, suscettibili di autonoma utilizzazione, che tuttavia sono acquistati in più esemplari identici ed aventi la medesima funzione all’interno dell’impresa. In linea di massima, per verificare se esiste la possibilità di dedurre integralmente il costo sostenuto, si deve fare riferimento al costo del singolo bene. Tuttavia potrebbero aversi dei casi nei quali ci si trova di fronte ad un complesso di beni costituenti un’entità indivisibile, strettamente collegati ai fini dell’utilizzazione nell’impresa. Si pensi al caso di una batteria di bicchieri o di piatti usati da imprese alberghiere. In queste ipotesi si deve far riferimento al costo globale del bene per verificare la sussistenza del requisito per la deducibilità integrale.

Per beni composti si intendono una serie di beni che non sono suscettibili di autonoma utilizzazione, ma costituiscono una parte inscindibile o sono al servizio di un bene composto. Si pensi al caso di un monitor, di una tastiera, di un mouse. In questa ipotesi, poiché non vi può essere una autonoma utilizzazione occorre far riferimento al prezzo del bene composto nella sua unità e non al prezzo dei singoli componenti.

 
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