LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

ASPETTI FISCALI

di www.Blustring.it
Aggiornato al 01.07.2007

I contribuenti titolari di partita IVA sono obbligati alla liquidazione periodica dell’IVA.

La liquidazione periodica consiste nella determinazione della posizione debitoria o creditoria ai fini IVA relativamente ad un determinato periodo di tempo.

La liquidazione IVA può essere mensile o trimestrale. Coloro che effettuano la liquidazione trimestrale raggruppano i mesi come segue:

  • I trimestre: gennaio, febbraio, marzo;
  • II trimestre: aprile, maggio, giugno;
  • III trimestre: luglio, agosto, settembre;
  • IV trimestre: ottobre, novembre, dicembre.

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Per il calcolo della liquidazione IVA si procede come segue:

IVA esigibile sulle fatture emesse nel periodo di riferimento

+ IVA esigibile sui corrispettivi emessi nel periodo di riferimento

- IVA detraibile delle fatture di acquisto registrate nell’apposito registro nel periodo di riferimento

= IVA a debito / a credito

Occorre osservare che l’IVA relativa alle fatture emesse e ai corrispettivi va a debito anche qualora non si sia proceduto alla registrazione di detti documenti negli appositi registri. L’IVA sugli acquisti, invece, è detraibile solo a condizione che le fatture di acquisto siano state registrate nell’apposito registro.

 
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