IVA A DEBITO

QUANDO NON VA VERSATA

Aggiornato al 15.01.2024

REGOLA GENERALE

Il versamento dell’IVA a debito, risultante dalla liquidazione periodica, può essere rinviato al periodo successivo nel caso in cui l'importo dovuto non superi i 100 euro.


ESEMPI

Facciamo un esempio

Mese di liquidazione - GENNAIO:
IVA su vendite: 2.125 euro
- IVA su acquisti:2.101 euro
= IVA a debito: 24 euro

In questo caso l’IVA, pur essendo a debito, non va versata poiché non supera i 100 euro.


L’imposta non versata in un periodo, in quanto inferiore al limite appena visto, andrà versata insieme alle somme a debito risultanti dalla liquidazione periodica successiva, sempre che l’importo superi i 100 euro.

Esempio:

Mese di liquidazione - FEBBRAIO
IVA su vendite: 2.430 euro
- IVA su acquisti: 1.205 euro
= IVA a debito del mese di FEBBRAIO: 1.125 euro
+IVA a debito del mese di GENNAIO: 24 euro
= IVA da versare: 1.249 euro



RESIDUO DI VERSAMENTO RELATIVO AI MESI PRECEDENTI

L’eventuale residuo di versamento relativo ai mesi precedenti, anche se al di sotto dei 100 euro, deve essere versato entro il 16 dicembre.

Esempio:

IVA a debito mese di GENNAIO - 10 euro
+ IVA a debito mese di FEBBARIO - 5 euro
+ IVA a debito mese di MARZO - 15 euro
+ IVA a debito mese di APRILE - 7 euro
+ IVA a debito mese di MAGGIO - 3 euro
+ IVA a debito mese di GIUGNO - 8 euro
+ IVA a debito mese di LUGLIO - 2 euro
+ IVA a debito mese di AGOSTO - 12 euro
+ IVA a debito mese di SETTEMBRE - 13 euro
+ IVA a debito mese di OTTOBRE - 4 euro
+ IVA a debito mese di NOVEMBRE - 11 euro
= TOTALE IVA DA VERSARE ENTRO il 16/12 - 90 euro

Nel nostro esempio l'IVA relativa al mese di gennaio non deve essere versata in quanto non supera i 100 euro.

A febbraio l'IVA a debito del periodo è di 5 euro. Sommata all'IVA del mese precedente si arriva a 15 euro. Quindi anche nel mese di febbraio l'IVA non va versata e così via fino ad arrivare al mese di novembre. Il totale dell'IVA del mese di novembre e dei mesi precedenti ammonta a 90 euro: nonostante il limite di 100 euro non è stato superato l'IVA deve essere versata entro il 16 dicembre.


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LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE DELL'IVA

Il limite di 100 euro viene applicato anche ai contribuenti che liquidano l'IVA trimestralmente.

Esempio:

IVA a debito I trimestre: 20 euro
+ IVA a debito II trimestre: 30 euro
+ IVA a debito III trimestre: 40 euro
= TOTALE IVA A DEBITO: 90 euro


L'IVA a debito del primo trimestre non deve essere versata entro il consueto termine del 16 maggio, poiché non viene superato l'importo dei 100 euro.

Neppure la somma dell'IVA a debito del primo e del secondo trimestre supera il limite di 100 euro: quindi essa non va versata neppure il 16 agosto, che rappresenta la consueta data di versamento dell'IVA reltiva al terzo trimestre.

Neppure la somma dell'IVA relativa ai primi tre trimestri supera il limite di 100 euro. Ciò nonostante l'importo di 90 euro dovrà essere versato entro il termine del 16 dicembre. Va notato che si tratta di un termine più ampio rispetto al 16 novembre che rappresenta la scadenza per il versamento dell'IVA a debito del terzo trimestre.


LIMITE PRECEDENTE

Il limite dei 100 euro si applica con riferimento alle liquidazioni periodiche IVA relative all'anno d'imposta 2024.

Per le liquidazioni IVA relativa agli anni d'imposta precedenti il limite era di euro 25,82.

 
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