IVA A DEBITO
COME CALCOLARLA
Come è noto le imprese possono procedere alla liquidazione dell’IVA mensilmente o, se ne ricorrono i presupposti, trimestralmente.
Ma come va calcolata l’IVA a debito del periodo?
Innanzitutto occorre tenere conto dell’IVA a debito risultante dalle fatture immediate emesse nel periodo cui si riferisce la liquidazione.
Ricordiamo che sono fatture immediate quelle emesse entro lo stesso giorno in cui l’operazione è effettuata. In caso di prestazione di servizi o versamenti di anticipi da parte del cliente va sempre emessa fattura immediata.
Attenzione: le fatture immediate possono essere registrate entro 15 giorni dalla data di emissione.
Tuttavia occorre tenere presente che ai fini del calcolo dell’IVA a debito si deve tenere conto di tutte le fatture emesse nel periodo di riferimento anche se non sono state ancora registrate.
All’IVA a debito così determinata va aggiunta l’IVA a debito relativa ai beni consegnati nel periodo di riferimento della liquidazione per i quali non si è emessa la fattura immediata, ma si emette fattura differita.
Ricordiamo che sono fatture differite quelle che non sono emesse entro il giorno in cui l’operazione è eseguita, bensì entro il giorno 15 del mese di consegna o spedizione. La fattura differita può essere emessa, in alternativa alla fattura immediata, solamente nel caso di cessione di beni mobili la cui consegna o spedizione è accompagnata da documento di trasporto o da bolla di accompagnamento (nei casi in cui essa è ancora prevista) o da ricevuta o scontrino fiscale integrati.
Attenzione: nel calcolo dell’IVA a debito non occorre tenere conto dell’IVA risultante dalle fatture differite emesse nel periodo, ma dei beni consegnati nel periodo per i quali si emette fattura differita. Ciò in quanto le fatture differite emesse nel periodo possono comprendere fatture emesse nel periodo con riferimento a consegne fatte nel periodo precedente, mentre possono non comprendere fatture che saranno emesse nel periodo successivo relative a consegne effettuate nel periodo di liquidazione dell’IVA in considerazione.
Inoltre, nel calcolo dell’IVA a debito, si dovrà tenere conto dell’ IVA incassata nel periodo cui si riferisce la liquidazione e relativa a fatture ad esigibilità differita (caso per altro molto raro dopo l’entrata in vigore dello split payment ). Le fatture ad esigibilità differita vengono emesse nei confronti degli enti pubblici. L’Iva a debito che risulta da tali fatture si considera esigibile, ed entra a far parte del calcolo dell’IVA a debito da versare, nel momento del pagamento.
Ricapitolando:
IVA a debito del periodo =
IVA risultante dalle fatture immediate emesse nel periodo
+ IVA relativa a beni consegnati nel periodo (per i quali è emessa fattura differita)
+ IVA incassata nel periodo (nel caso di emissione di fatture ad esigibilità differita)
Si tenga anche presente che, nella liquidazione IVA non si deve tenere conto di eventuali fatture emesse con applicazione dello split payment. Quest’ultimo viene applicato nei casi di fatturazione nei confronti della pubblica amministrazione. Su queste fatture viene indicata l’IVA, ma quest’ultima viene versata all’Erario direttamente dalla pubblica amministrazione e, per questa ragione, non entra nel conteggio della liquidazione IVA.
Diverse, rispetto a quelle appena viste, sono le regole relative alla liquidazione IVA applicate da parte di soggetti che adottano il regime dell’IVA per cassa in base al quale l’IVA sulle cessioni è esigibile al momento dell’incasso del corrispettivo o, in ogni caso, decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione.
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