SPLIT PAYMENT
LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
SPLIT PAYMENT: IN COSA CONSISTE
Lo split payment (art.17-ter DPR 633/72), o scissione dei pagamenti, consiste in un meccanismo di applicazione dell’IVA che riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, nel territorio dello Stato, nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Il meccanismo ordinario prevede che:
- l’IVA sia indicata sulla fattura emessa dal cedente o dal prestatore di servizi;
- l’IVA sia pagata dal cessionario o committente al cedente o prestatore del servizio;
- l’IVA riscossa sia versata dal cedente o prestatore del servizio all’Erario.
Nello split payment, invece:
- l’IVA è indicata sulla fattura emessa dal cedente o dal prestatore di servizi;
- l’IVA non viene pagata dalla pubblica amministrazione al cedente o prestatore del servizio. La pubblica amministrazione versa al cedente o prestatore il solo imponibile;
- l’IVA indicata in fattura viene versata all’Erario direttamente dalla pubblica amministrazione.
Pertanto:
SOGGETTI CHE POSSONO APPLICARE LO SPLIT PAYMENT
1. CEDENTE
Per quanto concerne il cedente o prestatore di servizi, lo split payment viene applicato dalle imprese.
Nel periodo compreso tra il 1° luglio 2017 e il 14 luglio 2018, lo split payment è stato applicato anche ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte, in altre parole ai professionisti.
2. CESSIONARIO
Per ciò che concerne il cessionario o committente del servizio lo split payment si applica qualora esso è:
- una pubblica amministrazione destinataria delle norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria.
La scissione dei pagamenti viene applicata a tutti gli acquisti effettuati da tali soggetti sia in ambito non commerciale, cioè nella loro veste istituzionale, che nell’esercizio di attività d’impresa (CM 1/2015);
- una società controllata da pubbliche amministrazioni centrali e locali, nonché una società quotata inclusa nell’indice FTSE MIB. L’estensione della scissione dei pagamenti a tali società si è avuta a partire dal 1° luglio 2017.
Rientrano in questo ambito:
- le società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- le società controllate direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;
- le società controllate direttamente o indirettamente dalle società controllate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;
- le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.
A partire dal 1° gennaio 2018, lo split payment si estende anche nei confronti:
- degli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- delle fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%.
Per l’individuazione dei soggetti ai quali è applicabile la scissione dei pagamenti, occorre fare riferimento:
- nel caso di Pubbliche Ammistrazioni, all’IPA (Indice delle Pubbliche Amministazioni);
- nel caso delle società agli elenchi pubblicati sul sito del MEF.
Lo Split payment può essere applicato esclusivamente ai soggetti inclusi in tali elenchi che devono essere pubblicati entro il 20 ottobre di ogni anno con effetto a partire dall'anno successivo.
Va aggiunto che:
- nel caso in cui il controllo, la partecipazione, l'inclusione nell'indice FTSE MIB si verifichi nel corso dell'anno entro il 30 settembre, lo Split payment si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo. Se, invece, il controllo, la partecipazione e l'inclusione nell'indice FTSE MIB avviene dopo il 30 settembre, il regime dello Split payment deve essere applicato alle fatture emesse dal 1° gennaio del secondo anno successivo;
- nel caso in cui il controllo, la partecipazione, l'inclusione nell'indice FTSE MIB cessa entro il 30 settembre, lo Split payment si applica per le fatture emesse fino al 31 dicembre dello stesso anno. Se, invece, il controllo, la partecipazione e l'inclusione nell'indice FTSE MIB cessa dopo il 30 settembre, il regime dello Split payment deve essere applicato alle fatture emesse fino al 31 dicembre dell'anno successivo.
Lo split payment non è applicabile in caso di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico.
Su richiesta del cedente o del prestatore di servizi, i cessionari o i committenti devono rilasciare un documento che attesti la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni dello split payment. Tuttavia, la circolare n.27/E del 7/11/2017 precisa che, l’eventuale rilascio dell’attestazione da parte del cessionario/committente in contrasto con il contenuto degli elenchi IPA o MEF, deve ritenersi priva di effetti giuridici.
OPERAZIONI ALLE QUALI E’ APPLICABILE LO SPLIT PAYMENT
Lo split payment non si applica nei casi nei quali l’operazione va contabilizzata mediante l’applicazione del reverse charge.
Inoltre la circolare n.6 del 2015 ha precisato che lo split payment non può essere applicato in relazione alle operazioni assoggettate a regimi speciali che non prevedono l’evidenza dell’imposta in fattura e ne dispongono l’assolvimento secondo regole proprie.
Esempio:
- operazioni soggette a
regimi speciali IVA
che non prevedono l’evidenza dell’imposta in fattura, come:
- regime del margine;
- regime delle agenzie di viaggio;
- regime forfettario;
- operazioni certificate dal fornitore con
documenti diversi dalla fattura, come:
- ricevute fiscali;
- scontrini fiscali;
- scontrini non fiscali nel caso di soggetti che trasmettono telematicamente i corrispettivi.
Per le operazioni certificate da fattura-ricevuta fiscale lo split payment è applicabile.
CASI PARTICOLARI:
1. CONTRATTI DI NETTING
Lo split payment non trova applicazione nelle operazioni rese nell’ambito dei contratti di netting tra gestori distributori e compagnia petrolifera poiché l’operazione risulta già fiscalmente certificata, anche senza emissione di fattura. E’ irrilevante, ai fini dell’applicazione della scissione dei pagamenti, la circostanza che successivamente sia comunque emessa una fattura con la funzione della sola documentazione del costo e dell’IVA assolta in relazione al bene o servizio acquistato (CM 27/E del 07/11/2017).
2. OPERAZIONI NON IMPONIBILI IN SEGUITO A DICHIARAZIONE D’INTENTO
La presenza della dichiarazione d’intento rilasciata dall’esportatore abituale esclude l’applicazione dello split payment con conseguente applicazione del regime di non imponibilità previsto dall’art.8, lettera c), DPR 633/72 (CM 27/E del 07/11/2017).
3. COMPENSAZIONI
Nel caso in cui fornitore e cliente, siano reciprocamente debitore e creditore l’uno nei confronti dell’altro e vadano a compensare le proprie posizioni finanziarie, lo split payment non si applica a condizione che, sia il fornitore che il cliente, sono destinatari della scissione dei pagamenti (CM 27/E del 07/11/2017).
4. CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE A FAVORE DEI DIPENDENTI
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese in favore dei dipendenti nell’interesse del datore di lavoro (che sia soggetto allo split payment) non sono soggette alla scissione dei pagamenti poiché la fattura risulta emessa ed intestata nei confronti del dipendente, dato che la stessa si riferisce a operazioni rese in favore del dipendente anche se nell’interesse della Pubblica Amministrazione o della società.
La scissione dei pagamenti è, tuttavia, applicabile se la fattura è emessa ed intestata nei confronti della Pubblica Amministrazione o della società (CM 27/E del 07/11/2017).
5. PERMUTE
La scissione dei pagamenti non è applicabile ai rapporti tra fornitori e Pubblica amministrazione o società che siano riconducibili nell’ambito delle operazioni permutative disciplinate all’art.11 del DPR 633/72 poiché tale norma prevede che tali operazioni sono soggette ad imposta separatamente.
Nel caso in cui, si è in presenza di un conguaglio in denaro a favore del fornitore è applicabile la scissione dei pagamenti (CM 27/E del 07/11/2017).
ESIGIBILITA’ DELL’IMPOSTA E VERSAMENTO DELL’IVA (artt.3 e 4 DM 23/01/2015)
Nel caso di applicazione dello split payment, l’IVA diviene esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi.
Esempio: fattura emessa in data 20/04 dell’anno x, pagata il 22/04 dell’anno x. IVA esigibile il 22/04.
Le pubbliche amministrazioni possono però optare per l’esigibilità anticipata al momento della ricezione della fattura.
Esempio: fattura emessa in data 20/04 dell’anno x e ricevuta in data 25/04. IVA esigibile il 25/04.
Qualora la pubblica amministrazione agisce come soggetto passivo IVA, le fatture devono essere annotate nel registro delle fatture emesse o nel registro dei corrispettivi e la relativa IVA andrà computata nella liquidazione periodica in base alla loro esigibilità.
Esempio: fattura emessa in data 20/04 dell’anno x e ricevuta in data 25/04. IVA esigibile il 25/04. La relativa IVA entra nella liquidazione del mese di aprile (se mensile) o del secondo trimestre (se trimestrale).
Nel caso in cui la pubblica amministrazione non agisce come soggetto passivo IVA, nell’effettuare il
versamento
dell’imposta, essa può seguire tre soluzioni diverse:
- effettuare un versamento distinto dell’IVA per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile;
- effettuare in ciascun giorno del mese, un distinto versamento dell’IVA, considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile in tale giorno;
- effettuare, entro il 16 di ciascun mese, un versamento cumulativo dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.
SPLIT PAYMENT E IVA AD ESIGIBILITA’ DIFFERITA
Per le operazioni per le quali è applicabile lo split payment il fornitore della pubblica amministrazione non può emettere fattura con IVA ad esigibilità differita, nè su opzione con esigibilità immediata.
APPLICABILITA’ DELLO SPLIT PAYMENT
Le disposizioni relative allo split payment sarebbero dovute essere applicate fino al 30 giugno 2020.
La Commissione europea ha però concesso una prima proroga fino al 30 giugno 2023 e successivamente una nuova proroga fino al 30 giugno 2026.
Tuttavia, a decorrere dal 1° luglio 2025 le società quotate nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana saranno escluse dall'applicazione dello Split payment in ottemperanza all’impegno assunto dall’Italia di eliminare gradualmente la misura in esame.
Registrazione fattura split payment
Cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti della pubblica amministrazione
Note di variazione nello Split payment