NOTE DI VARIAZIONE NELLO SPLIT PAYMENT

COME GESTIRE LE NOTE DI VARIAZIONE, DA PARTE DEL FORNITORE E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, IN CASO DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

Aggiornato al 15.01.2024

Vediamo quali sono le regole da applicare nel caso di emissione di una nota di variazione nel regime dello Split payment distinguendo i due casi possibili:

  • nota di variazione in aumento;
  • nota di variazione in diminuzione.

NOTE DI VARIAZIONE IN AUMENTO

Nel caso in cui il fornitore debba emettere una nota di variazione in aumento, nel documento dovrà essere applicato lo Split payment, esattamente come nella fattura originale. Inoltre, nella nota di variazione, dovranno essere indicati:

  • l'ammontare della variazione;
  • l'ammontare della relativa imposta;
  • la fattura originaria emessa.

Esempio: fattura originaria emessa di importo di 1.000 euro + IVA 22%, per un totale di 1.220 euro.
Rettifica da effetture in aumento per 100 euro + IVA 22%.
Nota di variazione emessa per 100 euro di imponibile e 22 euro di IVA.
Anche la nota di variazione viene emessa in regime di Split payment quindi l'Iva viene indicata nella nota di variazione, ma la Pubblica Amministrazione verserà al fornitore solamente 100 euro e provvederà direttamente al versamento dei 22 euro di IVA all'Erario.


NOTE DI VARIAZIONE IN DIMINUZIONE

In caso di emissione di una nota di variazione in diminuzione, relativa ad una fattura emessa nel regime dello Split payment, il documento deve essere numerato e deve riportare:

  • l'ammontare della variazione;
  • l'ammontare della relativa imposta;
  • la fattura originaria emessa.

Esempio: fattura originaria emessa di importo di 1.100 euro + IVA 22%, per un totale di 1.342 euro.
Rettifica da effetture in diminuzione per 100 euro + IVA 22%.
Nota di variazione emessa per 100 euro di imponibile e 22 euro di IVA.
Poiché la nota di variazione apporta una modifica ad un'IVA che non è confluita nella liquidazione periodica del fornitore egli non ha diritto a portare in detrazione l'imposta corrispondende alla variazione, ovvero i 22 euro di IVA riportati nella nota di variazione. Egli dovrà procedere solamente a registrare la rettifica nel registro delle fatture emesse, senza che ciò comporti nessuna conseguenza sulla liquidazione IVA.


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ADEMPIMENTI DEL COMMITTENTE O CESSIONARIO

Nell'ipotesi di nota di variazione in aumento gli adempimenti del committente o cessionario sono gli stessi rispetto al caso di ricevimento di una fattura.


Nell'ipotesi di nota di variazione in diminuzione, occorre distinguere:

  • il caso in cui si tratti di un acquisto effettuato in ambito commerciale;
  • dal caso in cui si tratti di un acquisto destinato alla sfera istituzionale.

Nel primo caso il committente o cessionario deve registrare la nota di variazione:

  • nel registro IVA acquisti, in modo da rettificare l'IVA detraibile relativa all'acquisto effettuato;
  • nel registro IVA vendite, in modo da stornare l'IVA versata in eccesso.

Nel secondo caso, la Pubblica Amminsitrazione può portare, la parte di IVA versata in eccesso, in diminuzione dei versamenti IVA da effettuare nell'ambito del meccanismo della scissione dei pagamenti.

Così, ad esempio, se l'importo dell'IVA del periodo, da versare nell'ambito della scissione dei pagamenti, ammonta a 822 euro, il versamento dovuto sarà pari a soli 800 euro.

Per le operazioni per le quali è decorso il termine per l'emissione delle note di variazione, la Pubblica Amministrazione può scomputare la maggiore imposta versata dai futuri versamenti dovuti con riferimento agli acquisti in regime di Split payment relativi alla propria sfera istituzionale.


MANCANZA DI NOTA DI VARIAIZONE

Nel caso in cui una Pubblica Amministrazione abbia effettuato, nell'ambito di contratti pubblici, maggiori versamenti IVA in base allo Split Payment e qualora non sia stata emessa nota di variazione in diminuzione da parte del fornitore, essa non potrà computare i maggiori esborsi a scomputo dei successivi versamenti IVA da effettuare nell'ambito del meccanismo dello Split payment.

La Pubblica Amministrazione potrà recuperare i maggiori versamenti IVA presentando all'Amministrazione finanziaria un'istanza di rimborso (RM 79/E del 2020).

A tal fine la Pubblica Amministrazione dovrà provare che:

  • l'IVA versata a fronte della fattura ricevuta e richiesta a rimborso non è effettivamente più dovuta e che sussiste una fattispecie di pagamento indebito oggettivo o di arricchimento senza causa da parte dell'Amministrazione finanziaria in relazione a tale vesamento;
  • il fornitore non può più emettere nota di variazione.

 
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