REGISTRO DELLE FATTURE EMESSE

SEMPLIFICAZIONI PER LE IMPRESE MINORI

Aggiornato al 26.01.2023

In linea di massima tutti i contribuenti IVA hanno l’obbligo di tenere un registro delle fatture emesse, chiamato anche registro IVA vendite. Tale registro è disciplinato dall’art.23 del DPR 633/72.


SEMPLIFICAZIONI

Una semplificazione è prevista, per i contribuenti minori, dall’art.32 del DPR 633/72. Tale articolo prevede che i contribuenti che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a:

  • 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazione di servizi e per gli esercenti arti e professioni;
  • 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività;

possono adempiere gli obblighi di fatturazione e registrazione mediante la tenuta di un bollettario a madre e figlia numerato.


Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività si fa riferimento al volume d’affari relativo alla attività prevalente.

Nei confronti dei soggetti che non effettuano una distinta annotazione dei corrispettivi si applica il limite di 700.000 euro relativamente a tutte le attività esercitate.

Le operazioni devono essere indicate nel bollettario a madre e figlia riportando le stesse indicazioni richieste in fattura: tali indicazioni vanno trascritte su tutte e due le parti del bollettario. La figlia costituisce la fattura vera e propria da consegnare al cliente, mentre la madre rappresenta la copia della fattura per l'emittente e rimane nel bollettario in modo da sostituire le annotazioni da fare sul registro delle fatture emesse.

Sul bollettario possono essere annotate anche le operazioni attive non soggette ad IVA, la cui rilevazione è necessaria ai fini delle imposte dirette.

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'


ESONERO DALL’OBBLIGO

Non sono obbligati alla tenuta del registro delle fatture emesse:

  • i soggetti che esercitano attività di agricoltura e pesca ammesse al regime speciale previsto dall’art.34 del DPR 633/72;
  • i soggetti in regime di esonero degli adempimenti contabili (art.36-bis DPR 633/72);
  • i commercianti al minuto o assimilati (che effettuano le registrazioni delle vendite nel registro dei corrispettivi);

  • gli esercenti operanti nel settore degli intrattenimenti (art.74 DPR 633/72);
  • i contribuenti che applicano il regime forfettario.

In passato erano esonerati anche i contribuenti che adottavano i seguenti regimi contabili oramai abrogati:



REGISTRO IVA VENDITE E FATTURAZIONE ELETTRONICA

Il D.L.87/2018, art.11, ha previsto, per i soggetti obbligati ad emettere e ricevere le fatture in formato elettronico, l'abrogazione dei registri IVA.

Tale abrogazione ha effetto, però, solamente ai fini IVA e non anche ai fini delle imposte sui redditi. Poiché i soggetti in contabilità semplificata hanno l'obbligo di annotare sui registri IVA, anche i componenti di reddito che non sono rilevanti ai fini IVA ma che concorrono alla formazione del reddito, è piuttosto improbabile che le imprese minori possano non impiegare tali registri.

 
Gli altri approfondimenti sull’argomento:
 
I nostri prodotti
Ebook e corsi on line
EconomiAziendale.net

LezioniDiMatematica.net

DirittoEconomia.net

StoriaFacile.net

SchedeDiGeografia.net

LeMieScienze.net