REGIME SPECIALE AGRICOLTURA
IL REGIME IVA SPECIALE APPLICABILE IN AGRICOLTURA
I produttori agricoli applicano ai fini IVA, come regime naturale, un regime speciale.
Vediamo, di seguito, quali sono le sue caratteristiche.
SOGGETTI AMMESSI
I soggetti ammessi al regime speciale per l'agricoltura sono i produttori agricoli, sia che si tratti di imprese individuali, che di società.
Il regime è applicabile qualunque sia il volume d'affari di tali soggetti.
OPERAZIONI CHE RIENTRANO NEL REGIME SPECIALE PER L'AGRICOLTURA
Il regime speciale si applica esclusivamente alle cessioni di prodotti agricoli ed ittici elencati nella Tabella A - Parte I allegata al DPR 633/72, a condizione che esse siano effettuate dai produttori agricoli.
L'elenco contenuto in tale tabella è un elenco tassativo. Ne consegue che, sulle cessioni di beni diversi da quelli elencati nella I parte della Tabella A, non è applicabile il regime speciale IVA, anche se tali cessioni sono effettuate dai produttori agricoli.
Una particolare attenzione va prestata al caso in cui la cessione riguarda un prodotto agricolo di quelli indicati nella prima parte della Tabella A, ma il cui acquisto non è stato assoggettato ad IVA. In questo caso occorre distinguere due ipotesi diverse:
- il cedente, il donante o il conferente, è soggetto al regime ordinario. In questa ipotesi alla cessione non è applicabile il regime speciale IVA;
- il cedente, il donante o il conferente, è soggetto al regime speciale. In questa ipotesi alla cessione è applicabile il regime speciale IVA.
Per quanto riguarda le attività connesse a quelle agricole va detto che il regime speciale si applica anche:
- in caso di manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione diretta esclusivamente dei propri prodotti sempre che tale attività sia strumentale e complementare rispetto a quella agricola;
- in caso di manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti di terzi a condizione che il loro ammontare non sia superiore rispetto a quello dei prodotti provenienti dal proprio fondo. In questo caso, infatti, l'attività non potrebbe essere considerata come connessa con quella agricola principale.
Nel caso in cui vengano acquistati prodotti presso terzi, anche in misura non prevalente, per essere rivenduti così come sono insieme ai propri, non è applicabile il regime speciale IVA il quale presuppone che tali prodotti subiscano un processo di manipolazione o di trasformazione. Infatti, affinché l'attività di vendita sia considerata come connessa rispetto a quella agricola è necessario che essa assuma una funzione accessoria e strumentale rispetto a quella principale agricola.
Per quanto concerne le attività di allevamento, va precisato che
il regime speciale è applicabile anche:
- nei casi di attività diretta all'ingrasso e allo sviluppo del bestiame a condizione che esso permanga sul fondo per una fase apprezzabile del ciclo biologico in attesa della macellazione. A tale proposito il bestiame può essere alimentato anche con prodotti totalmente provenienti dall'esterno del fondo;
- nel caso di cessioni di animali vivi della specie bovina, suina, equina, ovina e caprina;
- nel caso di cessioni di animali vivi oppure di carne macellata di volatili da cortile, piccioni, lepri, pernici, fagiani, struzzi destinati all'alimentazione umana.
Mentre non è applicabile il regime speciale nei seguenti casi:
- nel caso di attività diretta all'ingrasso e allo sviluppo del bestiame se esso permane sul fondo solamente per una semplice sosta in attesa della macellazione;
- nel caso di cessione di carne macellata della specie bovina, suina, equina, ovina e caprina;
- nel caso di cessioni di volatili da cortile, piccioni, lepri, pernici, fagiani, struzzi destinati al ripopolamento o ad essere impiegati quali cavie da laboratorio.
Non applicano il regime speciale IVA agricolo le attività di allevamento di cani, visoni, cincillà, volpi, anche se tali attività sono considerate agricole ai fini delle imposte sul reddito, dato che tali animali non sono compresi nella I parte della Tabella A allegata al DPR 633/72.
Infine, il regime speciale IVA agricolo non si applica in caso di prestazione di servizi resi dal produttore agricolo (esempio: trebbiatura di terreni di terzi anche se tale attività presenta i requisiti per essere considerata connessa rispetto all'attività agricola principale).
FUNZIONAMENTO DEL REDIME SPECIALE IVA AGRICOLTURA
Il regime speciale IVA del settore agricolo è un regime speciale di detrazione. Questo significa che la detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti non viene effettuata nei modi normali.
Vediamo meglio in cosa consiste il regime in esame.
L'IVA sulle vendite viene calcolata applicando alle cessioni dei prodotti agricoli le normali aliquote IVA.
L'IVA sugli acquisti viene calcolata forfettariamente, applicando delle percentuali di compensazione all'ammontare imponibile delle cessioni di prodotti agricoli.
L'IVA da versare all'erario è data dalla differenza tra l'IVA sulle vendite e l'IVA detraibile così calcolata.
Va precisato che:
- in genere la percentuale di compensazione è inferiore rispetto all'aliquota normale, con la conseguenza che il produttore agricolo si trova a dover vesare l'IVA a debito;
- per alcuni prodotti, la percentuale di compensazione è uguale all'aliquota ordinaria con la conseguenza che l'IVA da versare sarà pari a zero.
Le percentuali di compensazione sono stabilite con decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministero per le politiche agricole, per gruppi di prodotti.
ADEMPIMENTI CONTABILI
I produttori agricoli che adottano il regime speciale IVA:
- devono emettere le fatture di vendita con l'indicazione della normale aliquota IVA applicabile al bene o servizio ceduto;
- per le vendite nei confronti dei privati, essi non hanno l'obbligo di emettere lo scontrino o la ricevuta fiscale, ma devono registrare i corrispettivi conseguiti nelle vendite a privati nel registro dei corrispettivi.
- devono registrare le fatture di acquisto e le bollette doganali nel registro IVA acquisti;
- devono provvedere alla liquidazione periodica e al versamento dell'IVA;
- devono presentare la dichiarazione annuale IVA.
CASI PARTICOLARI
Regole particolari si applicano in caso di:
- aziende agricole miste;
- conferimenti a cooperative;
- agricoltori che applicano il regime di esonero;
- produttori agricoli, che applicano il regime speciale IVA ed effettuano esportazioni o cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli.
SVOLGIMENTO DI PIU' ATTIVITA' AGRICOLE
I produttori agricoli che applicano il regime speciale e svolgono, all'interno della stessa impresa più attività agricole (ad esempio: allevano il bestiame e producono il latte) devono gestire le diverse attività con contabilità unitaria e applicare, se ne sussistono le condizioni, il regime speciale. Essi, quindi, non possono separare le contabilità.
LIQUIDAZIONE IVA IN AGRICOLTURA
La liquidazione dell'IVA nel settore agricolo segue le regole generali.
Pertanto:
- l'IVA viene liquidata mensilmente, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni;
- se ne ricorrono i presupposti, in termini di volume d'affari, egli può optare per la liquidazione trimestrale provvedendo al versamento dell'imposta dovuta aumentata dell'1% a titolo di interesse, entro il giorno 16 del mese successivo a ciascun trimestre.
Produttori agricoli
Cessione di prodotti agricoli ed ittici
Esempi di applicazione del regime speciale agricoltura
Imprese agricole miste
Regime di esonero in agricoltura
Regime ordinario agricoltura
Rettifica detrazione IVA nel settore agricolo
Attività agricole connesse: IVA