CESSIONE DI PRODOTTI AGRICOLI ED ITTICI
ELENCO DEI BENI PER I QUALI È APPLICABILE IL REGIME SPECIALE IVA AGRICOLTURA
I prodotti agricoli ed ittici la cui cessione, se effettuata da produttori agricoli, comporta l'applicazione del regime speciale IVA agricoltura sono quelli indicati nella prima parte della Tabella A allegata al DPR 633/72.
Di seguito viene riportato un elenco di tali beni.
1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi;
2) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina;
3) volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti, commestibili, freschi e refrigerati;
4) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri animali vivi, destinati all'alimentazione umana, api e bachi da seta;
5) carni, frattaglie e parti di animali di cui ai numeri 3 e 4, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate;
6) grasso di volatili non pressato ne' fuso, fresco, refrigerato, salato o in salamoia, secco o affumicato;
7) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati, esclusi il salmone e lo storione affumicati;
8) crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, secchi, salati o in salamoia, crostacei non sgusciati semplicemente cotti in acqua;
9) latte e crema di latte freschi non concentrati ne' zuccherati;
10) burro, formaggi e latticini;
11) uova di volatili in guscio, fresche o conservate;
12) miele naturale;
13) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze;
14) fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi;
fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi;
15) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato;
15-bis) tartufi, nei limiti delle quantita' standard di produzione determinate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, emanato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
16) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati;
17) radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o d'inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago;
18) frutta commestibili, fresche o secche, o temporaneamente conservate;
19) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche;
20) spezie;
21) cereali (escluso il riso pilato, brillato, lucidato e spezzato);
22) semi e frutti oleosi, esclusi quelli frantumati;
23) semi, spore e frutti da sementa;
24) barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche o disseccate;
25) radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte;
26) coni di luppolo;
27) piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati;
28) carrube fresche o secche; noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati ne' compresi altrove;
29) paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate;
30) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio;
31) vimini, canne comuni, canne palustri e giunchi, greggi, non pelati, ne' spaccati, ne' altrimenti preparati; saggina e trebbia;
32) alghe;
33) olio d'oliva, morchie e fecce d'olio d'oliva;
34) cera d'api greggia;
35) mosti di uve parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dalla aggiunta di alcole; mosti di uve fresche anche mutizzati con alcole;
36) vini di uve fresche con esclusione di quelli liquorosi ed alcoolizzati e di quelli contenenti piu' del ventidue per cento in volume di alcole;
38) aceto di vino;
39) panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie;
40) fecce di vino; tartaro greggio;
41) prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati ne' compresi altrove;
42) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco;
43) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura;
44) legno rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato;
45) legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale;
46) sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato;
47) bozzoli di bachi da seta atti alla trattura;
48) lane in massa sudice o semplicemente lavate; cascami di lana e di peli;
49) peli fini o grossolani, in massa, greggi;
50) lino greggio, macerato, stigliato; stoppe e cascami di lino;
51) ramie' greggio;
52) cotone in massa; cascami di cotone, non pettinati ne' cardati;
53) canapa (cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata; stoppa e cascami di canapa;
54) abaca greggia; stoppa e cascami di abaca;
55) sisal greggia;
56) olio essenziale non deterpenato di mentha piperita.
Produttori agricoli
Regime speciale agricoltura
Esempi di applicazione del regime speciale agricoltura
Imprese agricole miste
Regime di esonero in agricoltura
Regime ordinario agricoltura
Rettifica detrazione IVA nel settore agricolo
Attività agricole connesse: IVA