CESSIONE DI PRODOTTI AGRICOLI ED ITTICI

ELENCO DEI BENI PER I QUALI È APPLICABILE IL REGIME SPECIALE IVA AGRICOLTURA

Aggiornato al 13.12.2019

I prodotti agricoli ed ittici la cui cessione, se effettuata da produttori agricoli, comporta l'applicazione del regime speciale IVA agricoltura sono quelli indicati nella prima parte della Tabella A allegata al DPR 633/72.

Di seguito viene riportato un elenco di tali beni.


1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi;
2) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina;
3) volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti, commestibili, freschi e refrigerati;
4) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri animali vivi, destinati all'alimentazione umana, api e bachi da seta;
5) carni, frattaglie e parti di animali di cui ai numeri 3 e 4, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate;
6) grasso di volatili non pressato ne' fuso, fresco, refrigerato, salato o in salamoia, secco o affumicato;
7) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati, esclusi il salmone e lo storione affumicati;
8) crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, secchi, salati o in salamoia, crostacei non sgusciati semplicemente cotti in acqua;
9) latte e crema di latte freschi non concentrati ne' zuccherati;
10) burro, formaggi e latticini;
11) uova di volatili in guscio, fresche o conservate;
12) miele naturale;
13) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze;
14) fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi; fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi;
15) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato;
15-bis) tartufi, nei limiti delle quantita' standard di produzione determinate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, emanato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. 16) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati;
17) radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o d'inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago;
18) frutta commestibili, fresche o secche, o temporaneamente conservate;
19) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche;

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

20) spezie;
21) cereali (escluso il riso pilato, brillato, lucidato e spezzato);
22) semi e frutti oleosi, esclusi quelli frantumati;
23) semi, spore e frutti da sementa;
24) barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche o disseccate;
25) radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte;
26) coni di luppolo;
27) piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati;
28) carrube fresche o secche; noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati ne' compresi altrove;
29) paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate;
30) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio;
31) vimini, canne comuni, canne palustri e giunchi, greggi, non pelati, ne' spaccati, ne' altrimenti preparati; saggina e trebbia;
32) alghe;
33) olio d'oliva, morchie e fecce d'olio d'oliva;
34) cera d'api greggia;
35) mosti di uve parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dalla aggiunta di alcole; mosti di uve fresche anche mutizzati con alcole;
36) vini di uve fresche con esclusione di quelli liquorosi ed alcoolizzati e di quelli contenenti piu' del ventidue per cento in volume di alcole;
38) aceto di vino;
39) panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie;
40) fecce di vino; tartaro greggio;
41) prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati ne' compresi altrove;
42) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco;
43) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura;
44) legno rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato;
45) legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale;
46) sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato;
47) bozzoli di bachi da seta atti alla trattura;
48) lane in massa sudice o semplicemente lavate; cascami di lana e di peli;
49) peli fini o grossolani, in massa, greggi;
50) lino greggio, macerato, stigliato; stoppe e cascami di lino;
51) ramie' greggio;
52) cotone in massa; cascami di cotone, non pettinati ne' cardati;
53) canapa (cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata; stoppa e cascami di canapa;
54) abaca greggia; stoppa e cascami di abaca;
55) sisal greggia;
56) olio essenziale non deterpenato di mentha piperita.

 
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