REGIME ORDINARIO IN AGRICOLTURA
LA CONTABILITA' ORDINARIA IN AGRICOLTURA
Per i produttori agricoli il regime ordinario rappresenta un regime opzionale.
Tutte le imprese agricole possono optare per tale regime. In questo caso determinano l'IVA a debito o a credito secondo le regole generali valide per tutti i soggetti passivi IVA, ovvero:
IVA da versare = IVA sulle vendite - IVA sugli acquisti
La scelta del regime ordinario potrebbe risultare utile nel caso in cui l'IVA sugli acquisti è superiore rispetto a quella sulle vendite e, dunque, si vanta un credito IVA nei confronti dell'Erario: tale scelta potrebbe quindi essere vantaggiosa soprattutto nel caso in cui si intendano effettuare degli investimenti consistenti.
OPZIONE PER IL REGIME ORDINARIO
Il regime naturale del produttore agricolo è il regime speciale IVA. Di conseguenza, l'imprenditore agricolto che voglia adottare la contabilità ordinaria, potrà farlo solamente esercitando la relativa opzione.
L'opzione è vincolante per un triennio. Successivamente il regime ordinario continua ad essere applicato fino a revoca.
Le opzioni e le revoce si desumono dal comportamento concludente del produttore agricolo. Esse vanno comunicate nella dichirazione IVA relativa all'anno di imposta in cui opera la scelta. Tuttavia, la mancata comunicazione, non priva di validità l'opzione, ma comporta esclusivamente l'applicazione di sanzioni.
ADEMPIMENTI CONTABILI
Gli imprenditori agricoli che optano per il regime normale sono tenuti agli adempimenti previsti per tutti i soggetti passivi IVA. Quindi dovranno procedere:
- all'emissione delle fatture di vendita con applicazione dell'aliquota applicabile in base al bene ceduto o servizio prestato;
- alla registrazione delle fatture emesse e delle fatture di acquisto sui rispettivi registri IVA;
- ad emettere lo scontrino o la ricevuta fiscale per le vendite al dettaglio effettuate nei confronti dei consumatori finali;
- alla registrazione dei corrispettivi nell'apposito registro;
- alla liquidazione periodica dell'IVA e all'eventuale versamento dell'IVA a debito;
- alla presentazione della dichiarazione IVA.
Va sottolineato che, nel momento in cui l'impresa agricola adotta il regime normale, non trovano più applicazione le norme relativa alle:
- imprese agricole miste poiché, calcolando l'IVA nei modi ordinari, non vi è più alcun bisogno di distinguere tra cessioni di beni agricoli ed ittici e altre cessioni diverse da quelle agricole;
- alla necessità di tenere contabilità separate in caso di esercizio, da parte dell'imprenditore agricolo, di attività diverse.
PASSAGGIO DAL REGIME SPECIALE AL REGIME ORDINARIO
Il passaggio dal regime speciale al regime ordinario può essere effettuato solamente a inizio anno.
Nel caso in cui il produttore agricolo decida di passare dal regime speciale IVA per l'agricoltura al regime ordinario deve:
- effettuare la rettifica della detrazione relativamente ai beni presenti in azienda che non risultino ancora ceduti in base alle relative percentuali di compensazione;
- predisporre un inventario di tali beni. Non è richiesta nessuna particolare formalità per la redazione dell'inventario.
PASSAGGIO DAL REGIME ORDINARIO AL REGIME SPECIALE
Anche il passaggio dal regime ordinario al regime speciale può essere effettuato solamente a inizio anno e comporta la necessità di provvedere ad effettuare una rettifica della detraione.
Produttori agricoli
Regime speciale agricoltura
Cessione di prodotti agricoli ed ittici
Esempi di applicazione del regime speciale agricoltura
Imprese agricole miste
Regime di esonero in agricoltura
Rettifica detrazione IVA nel settore agricolo
Attività agricole connesse: IVA