LA RETTIFICA ALLA DETRAZIONE IVA NEL SETTORE AGRICOLO

COME SI EFFETTUA LA RETTIFICA ALLA DETRAZIONE IVA NEL CASO DI PRODUTTORE AGRICOLO CHE PASSA DAL REGIME SPECIALE A QUELLO ORDINARIO E VICEVERSA

Aggiornato al 13.12.2019

PASSAGGIO DAL REGIME SPECIALE A QUELLO ORDINARIO

Nel caso in cui il produttore agricolo opti per la detrazione dell'IVA nei modi ordinari, rinunciando all'applicazione del regime speciale IVA, dovrà procedere alla rettifica della detrazione per i beni presenti in azienda che non risultino ancora ceduti.

La necessità della rettifica della detrazione IVA nasce dal fatto che, in sua assenza, l'imprenditore agricolo finirebbe con il non detrarre l'IVA sugli acquisti relativamente ai beni in giacenza.

Cerchiamo di capire il perché con un esempio.


Esempio:
il produttore agricolo applica, in un periodo d'imposta, il regime speciale IVA.
Egli effettua acquisti per 100 sui quali paga l'IVA al 22%.
La percentuale di compensazione è del 12,30%.
Nello stesso periodo il produttore non effettua alcuna vendita

Nell'esempio considerato, poiché nel periodo non ci sono state cessioni, non viene detratta nessuna IVA sugli acquisti. Si ricorda, infatti, che il regime speciale IVA comporta la detrazione dell'IVA sugli acquisti nella misura che si ottiene applicando la percentuale di compensazione sulle vendite.



Ora immaginiamo che, nel periodo d'imposta successivo, il produttore agricolo passi al regime ordinario.
Egli, in questo periodo, non effettua nessun acquisto, ma cede tutta la merce acquistata nel periodo precedente.

Poiché l'imprenditore agricolo ha adottato il regime ordinario non potrebbe detrarre nessuna IVA non avendo effettuato nessun acquisto nel periodo e dovrà versare interamente l'IVA sulle vendite.

Dalla rettifica della detrazione emergerà un credito IVA che potrà essere utilizzato a partire dalla prima liquidazione periodica dell’anno.


INVENTARIO

Al fine del calcolo della rettifica è bene predisporre un inventario, per il quale non è richiesta nessuna formalità, che quindi potrà essere redatto in carta semplice e dovrà essere accompagnato da tutti i documenti giustificativi, in modo da poterli esibire ad un'eventuale richiesta dell'Amministrazione finanziaria.

L'inventario dovrà comprendere:

  • i prodotti agricoli propri come animali (compresi quelli nati nell'azienda, quelli destinati alla riproduzione e quelli destinati all'allevamento per la commercializzazione), cereali, vino, olio, formaggio, ecc... Essi vanno valutati al valore normale desumibile dai listini dell'azienda o, in mancanza dalle mercuriali della Camera di Commercio. Nell'effettuare la rettifica della detrazione occorre applicare le percentuali di compensazione sul valore normale dei beni;
  • i frutti pendenti, come le coltivazioni in corso. Per tali beni occorre effettuare una valorizzazione che tenga conto dei costi specifici sostenuti, ad esempio per la semina, le lavorazioni, le concimazioni, ecc.. con rettifica dell'IVA effettivamente pagata sugli stessi;
  • le materie prime acquistate da terzi, come concimi, fertilizzanti, sementi, mangimi, lubrificanti, ecc.. Essi vanno valutati in base al valore riportato nelle fatture di acquisto. Pertanto, nel calcolare la rettifica alla detrazione occorre far riferimento all'IVA calcolata su tali fatture;
  • i beni strumentali, di importo superiore a 516,46 euro, entrati in funzione da non più di 5 anni. Essi vanno valutati in base al valore riportato nelle fatture di acquisto. La rettifica è calcolata con riferimento a tanti quinti dell'imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio;
  • i fabbricati e le porzioni di fabbricati acquistati o ultimati da non più di 10 anni. Anche tali beni vanno valutati in base al valore di acquisto, mentre la rettifica va calcolata con riferimento a tanti decimi dell'imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del decennio;

Tra i beni da indicare nell'inventario vanno compresi anche i beni ammortizzabili immateriali, acquistati da terzi da non più di 5 anni, come le quote latte e i diritti per il reimpianto di vigneti. Essi vanno valutati al costo storico al netto delle quote di ammortamento.

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RETTIFICA DELLA DETRAZIONE

Vediamo, attraverso un esempio, come si procede alla rettifica della detrazione in caso di passaggio dal regime speciale al regime normale.


Esempio:
Il produttore agricolo opta per il passaggio dal regime speciale al regime ordinario a partire dall'anno x.
Al 31/12 dell'anno x-1 i beni giacenti in azienda sono i seguenti:

  • vino € 10.000. Percentuale di compensazione 12,30%;
  • materie prime acquistate da terzi. IVA esposta in fattura € 1.000;
  • trattore acquistato nell'anno x-3. IVA esposta in fattura € 5.000.

Calcolo della rettifica alla detrazione


IVA su acquisti relativa al vino: 10.000 x 12,30% = 1.230
+ IVA su materie prime: 1.000
+ IVA relativa al trattore: anni mancanti al compimento del quinquennio 2/5: 5.000
x 2/5 = 2.000
= totale rettifica credito IVA: 4.230



PASSAGGIO DAL REGIME ORDINARIO AL REGIME SPECIALE

Anche nel caso in cui il produttore agricolo decidesse di passare dal regime iva ordinario a quello speciale dovrebbe procedere alla rettifica alla detrazione IVA.

In questo caso la necessità di tale rettifica nasce dal fatto che, in sua assenza, l'imprenditore agricolo finirebbe con il detrarre due volte l'IVA sugli acquisti relativamente ai beni in giacenza.

Cerchiamo di capire il perché con un esempio.


Esempio:
il produttore agricolo applica, in un periodo d'imposta, il regime ordinario IVA.
Egli effettua acquisti per 100 sui quali paga l'IVA al 22%.
Nello stesso periodo il produttore non effettua alcuna vendita.

Nell'esempio considerato, poiché nel periodo non ci sono state cessioni, il produttore agricolo verrebbe ad avere un credito IVA di 22 (100 x 22%).

Ora immaginiamo che, nel periodo d'imposta successivo, il produttore agricolo passi al regime speciale IVA per l'agricoltura e ipotizziamo che la percentuale di compensazione sia del 12,30%.
Egli, in questo periodo, non effettua nessun acquisto, ma utilizza tutta la merce acquistata nel periodo precedente.

Poiché l'imprenditore agricolo ha adottato il regime speciale egli detrae l'IVA nella misura del 12,30% del valore delle cessioni. Quindi avrà detratto due volte la stessa IVA anche se in misura diversa: per questa ragione dovrà effettuare una rettifica alla detrazione dalla quale emergerà un debito IVA che potrà essere utilizzato a partire dalla prima liquidazione periodica dell’anno.


RETTIFICA DELLA DETRAZIONE

Nell'effettuare la liquidazione IVA occorre aumentare l'IVA a debito di quella parte di IVA che è stata già detratta nel periodo di applicazione del regime normale.


Esempio:
Il produttore agricolo opta per il passaggio dal regime ordinario al regime speciale a partire dall'anno x.
La percentuale di compensazione applicabile è del 12,30%.
Al 31/12 dell'anno x-1 i beni giacenti in azienda sono rappresentati da materie prime acquistate da terzi per € 1.000 sui quali è stata pagata e detratta l'IVA al 22%.


L'imprenditore ha detratto nell'anno x l'IVA per 220. L'anno successivo, al momento dell'impiego di tali materie, la detrazione spettante è pari al 12,30% delle cessioni, ma una parte di tale IVA (il 12,30% di 100) è già stata detratta. Quindi la rettifica alla detrazione sarà pari a:


IVA sulle rimanenze in base alla percentuale di compensazione: 1.000 x 12,30% = 123
= totale rettifica debito IVA: 123


 
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