FALSO IN BILANCIO
LE DISPOSIZIONI APPLICABILI A PARTIRE DA GIUGNO 2015
Vediamo, di seguito, l’attuale disciplina del falso in bilancio così come prevista dalla L.27/05/2015 n.69.
Gli articoli esaminati sono gli artt.2621, 2621-bis, 2621-ter, 2622 del Codice civile.
Il
reato
può essere
commesso
da:
- amministratori;
- direttori generali;
- direttori preposti alla redazione dei documenti contabili societari;
- sindaci e liquidatori.
Il reato consiste nella consapevole esposizione:
- nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico;
- di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero
oppure
- nella omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la società appartiene;
- in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore;
- con lo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.
Il reato è punito:
- nel
caso di società
non quotate con:
- la reclusione da 1 a 5 anni;
- la reclusione da 6 mesi a 3 anni nel caso di fatti di lieve entità.
L’entità lieve deve essere determinata tenuto conto:
- della natura e delle dimensioni della società;
- delle modalità e degli effetti della condotta.
Per queste società la perseguibilità è d’ufficio.
-
società
che nei 3 esercizi precedenti o dall’inizio dell’attività, se di durata inferiore, hanno:
- un attivo patrimoniale non superiore a 300.000 euro;
- ricavi lordi annui non superiore a 200.000 euro;
- debiti anche se non scaduti non superiori a 500.000 euro;
con la reclusione da 6 mesi a 3 anni;
Per queste società la perseguibilità è su querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari.
-
Società quotate
e
società emittenti strumenti finanziari negoziati
con la reclusione da
3
ad
8 anni.
Per queste società la perseguibilità è d’ufficio.
Le disposizioni illustrate sopra entrano in vigore a partire dal 14 giugno 2015.