FALSO IN BILANCIO

LE DISPOSIZIONI APPLICABILI A PARTIRE DA GIUGNO 2015

Aggiornato al 28.09.2015

Vediamo, di seguito, l’attuale disciplina del falso in bilancio così come prevista dalla L.27/05/2015 n.69.

Gli articoli esaminati sono gli artt.2621, 2621-bis, 2621-ter, 2622 del Codice civile.


Il reato può essere commesso da:

  • amministratori;
  • direttori generali;
  • direttori preposti alla redazione dei documenti contabili societari;
  • sindaci e liquidatori.

Il reato consiste nella consapevole esposizione:

  • nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico;
    • di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero

    oppure

    • nella omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la società appartiene;
  • in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore;
  • con lo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

Il reato è punito:

  • nel caso di società non quotate con:
    • la reclusione da 1 a 5 anni;
    • la reclusione da 6 mesi a 3 anni nel caso di fatti di lieve entità.

    L’entità lieve deve essere determinata tenuto conto:

    • della natura e delle dimensioni della società;
    • delle modalità e degli effetti della condotta.

    Per queste società la perseguibilità è d’ufficio.

  • società che nei 3 esercizi precedenti o dall’inizio dell’attività, se di durata inferiore, hanno:
    • un attivo patrimoniale non superiore a 300.000 euro;
    • ricavi lordi annui non superiore a 200.000 euro;
    • debiti anche se non scaduti non superiori a 500.000 euro;

    con la reclusione da 6 mesi a 3 anni;

    Per queste società la perseguibilità è su querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari.

  • Società quotate e società emittenti strumenti finanziari negoziati con la reclusione da 3 ad 8 anni.

    Per queste società la perseguibilità è d’ufficio.


Le disposizioni illustrate sopra entrano in vigore a partire dal 14 giugno 2015.

 
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