PERIODO DI PROVA

COSA PREVEDE LA LEGGE

Aggiornato al 05.02.2008

Il periodo di prova ha lo scopo di appurare se, il lavoratore, ha quelle capacità richieste per lo svolgimento delle mansioni per le quali è stato assunto. Ma il periodo di prova è utile anche al lavoratore per valutare la convenienza effettiva all’instaurazione del rapporto di lavoro (ad esempio tipo e quantità di lavoro richiesto, condizioni di lavoro, ecc..).

Il periodo di prova può essere previsto, sia nel caso di contratto a tempo determinato che, nell’ipotesi di contratto a tempo indeterminato e per qualsiasi qualifica (dall’apprendista al dirigente). Tuttavia perché si possa avere un periodo di prova esso deve risultare per iscritto, da un atto stipulato prima dell’inizio del rapporto di lavoro o da una clausola apposta al contratto di lavoro sempre prima dell’inizio del rapporto.

Tale clausola,secondo l’opinione prevalente, configura l’ipotesi di contratto sottoposto a condizione risolutiva o sospensiva.

Tale atto dovrà stabilire la durata del periodo, durata che in ogni caso non potrà essere superiore al massimo stabilito dal contratto collettivo di settore in base alla qualifica, categoria o livello.

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I periodi d’ interruzione o d’ assenza dal lavoro non possono computarsi come prova. In queste ipotesi quindi la prova s’intende sospesa. Per cui il periodo di prova va computato facendo riferimento al periodo d’effettiva prestazione di lavoro.

Il periodo di prova non può essere prorogato sempre che ciò non sia previsto dal contratto collettivo di settore e risulti da atto scritto.

Dal punto di vista economico, al lavoratore in prova spetta lo stesso trattamento previsto per i lavoratori assunti in modo definitivo.

Il rapporto di lavoro può essere sciolto in qualsiasi momento durante il periodo di prova, su iniziativa di entrambe le parti. Non è necessario indicare i motivi dello scioglimento, né è dovuto il preavviso o l’indennità per mancato preavviso. Sono solo dovute le retribuzioni maturate fino al momento dello scioglimento del contratto.

Se al termine del periodo di prova, nessuna delle parti ha optato per il suo scioglimento, il contratto s’intende confermato alle stesse condizioni pattuite all’inizio del periodo di prova. In caso di conferma il periodo di prova si computa nell’anzianità del dipendente.

 
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