INDENNITA' DI MANCATO PREAVVISO

COSA PREVEDE LA LEGGE

Aggiornato al 31.03.2010

L’art.2118 del Codice civile prevede che “ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dagli usi o secondo equità. In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l’altra parte ad un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso”.

Quindi, qualora il datore di lavoro licenzia il dipendente senza il rispetto dei termini di preavviso fissati, di norma, dal contratto collettivo nazionale di lavoro, in base al livello e al numero di anni di servizio, al dipendente spetta un’indennità per il periodo di preavviso non dato.

La stessa cosa si verifica se è il dipendente che si dimette senza il rispetto dei termini di preavviso. Egli dovrà corrispondere al datore di lavoro una indennità per il mancato preavviso.

L’indennità deve essere calcolata in base a quanto stabilito dall’art.2121 del Codice civile, il quale prevede che essa deve essere quantificata “ computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese. Fa parte della retribuzione anche l’equivalente del vitto e dell’alloggio dovuto al prestatore di lavoro”.

Nel calcolo dell’indennità di mancato preavviso occorre, dunque, tenere conto di tutti i diritti che sarebbero maturati durante il preavviso se questo fosse stato lavorato. Pertanto, occorre tenere conto, non solo della retribuzione ma di tutti gli elementi retributivi che vengono corrisposti con carattere di abitualità, anche se in natura, come ad esempio mensa, vitto, alloggio, ecc..

Sempre in base a quanto prevede l’art.2121 del Codice civile, “se il prestatore di lavoro è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni, l’indennità suddetta è determinata sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato”.

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Esempio 1:
dipendente retribuito con provvigioni;
anni di servizio: 5;
si deve tenere conto della media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio.


Esempio 2:
dipendente retribuito con provvigioni;
anni di servizio: 2;
si deve tenere conto della media degli emolumenti degli ultimi 2 anni di servizio.

L’indennità di mancato preavviso non spetta qualora il dipendente sia stato licenziato per giusta causa, dato che in questa ipotesi il lavoratore non ha diritto al preavviso.

L’indennità di mancato preavviso spetta anche nel caso di fallimento dell’azienda, dato che questa non rappresenta una giusta causa di risoluzione del contratto.

 
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