IL CONTRATTO DI LAVORO

COSA PREVEDE IL CODICE CIVILE

Aggiornato al 29.09.2007

Il nostro Codice civile non contiene una disciplina del contratto di lavoro, come accade per altri contratti.

Esso però regola il rapporto di lavoro. In questo modo il nostro legislatore ha voluto dare maggiore importanza al rapporto che sorge tra lavoratore e datore di lavoro piuttosto che al momento in cui esso sorge attraverso la conclusione del contratto.

L’art.2094 del Codice civile stabilisce che “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”.

Il datore di lavoro, tuttavia, non necessariamente è un’impresa, può essere anche un libero professionista (si pensi alla segretaria di uno studio medico) o anche un privato (come nel caso di assunzione di una collaboratrice domestica).

Al contratto di lavoro si possono applicare le regole del contratto in generale.

Il Codice civile, all’art.1321, definisce il contratto come “l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale".

Il successivo articolo 1322, al 1° comma, prevede che le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti posti dalla legge.

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In materia di lavoro, l’art 2077, definisce l’efficacia dei contratti collettivi e di quelli individuali, stabilendo che le clausole difformi dei contratti individuali rispetto ai contratti collettivi, sono sostituite di diritto da quelle dei contratti collettivi, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro.

Questo, ovviamente, per evitare che il contratto individuale diventi lo strumento attraverso il quale il datore di lavoro vada a violare i diritti riconosciuti al lavoratore per legge.

Sempre applicabili al contratto di lavoro sono anche le norme che prevedono che il contratto si considera concluso nel momento in cui in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte (art.1326, 1° comma) e quella che prevede che le clausole d’uso s’intendono inserite nel contratto se non risulti che non sono state volute dalle parti (art.1340).

Il contratto di lavoro non può avere una causa contraria alle norme giuridiche o all’ordine pubblico, o al buon costume.

Inoltre l’oggetto del contratto di lavoro, cioè l’attività che il lavoratore deve svolgere, deve essere possibile, lecito e determinabile.

Per quanto concerne la forma del contratto di lavoro occorre precisare che il Codice civile non richiede la forma scritta. Questa però è pretesa, in genere, dai contratto collettivi.

In genere, al momento dell’assunzione, viene compilata una lettera di assunzione con la quale il datore di lavoro porta a conoscenza del lavoratore le caratteristiche salienti del rapporto: qualifica, categoria, trattamento economico, ecc…

La lettere viene firmata per presa visione dal dipendente: una copia di essa è trattenuta dall’impresa e l’altra consegnata al lavoratore.

 
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