CAPARRA E IVA
IL TRATTAMENTO AI FINI IVA DELLE CAPARRE CONFIRMATORIE E DELLE CAPARRE PENITENZIALI
La caparra è una somma di denaro che il compratore versa al venditore e può avere:
- una funzione risarcitoria nel caso di inadempimenti di una delle parti (parliamo in questo caso di caparra confirmatoria);
- una funzione di corrispettivo nel caso in cui il contratto preveda la possibilità di una o di entrambe le parti di recedere dallo stesso (parliamo in questo caso di caparra penitenziale).
In entrambi i casi la caparra non costituisce un acconto sul prezzo pattuito e, di conseguenza, essa non è soggetta ad IVA.
Più precisamente possiamo affermare che le somme versate a titolo di caparra confirmatoria non sono soggette a fatturazione. L’emissione della fattura fa scattare l’imponibilità (sentenza C.T.C. Sez.1 n.4075 del 24/07/1997).
Secondo la tesi attualmente prevalente la caparra penitenziale è da considerarsi esclusa dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’art.15 del DPR 633/72. In passato si è ritenuto che tale caparra costituisse il corrispettivo per un diritto, quello di recedere dal contratto, e come tale era da assoggettare ad IVA.
Il versamento di una caparra rende necessario il rilascio di una ricevuta che è soggetta ad imposta di bollo.
Esempio:
A versa una caparra confirmatoria a B.
B rilascia una ricevuta ad A.
Può accadere che la caparra, per accordo tra le parti, si trasformi in un acconto sulle prestazioni future.
Esempio:
A stipula un contratto di compravendita con B.
A versa una caparra di 500 euro a B.
Le parti adempiono il contratto e B decurtata 500 euro dal prezzo dovuto da A a B.
In questo momento la caparra diventa
soggetta ad IVA
e B deve emettere la relativa
fattura.
Qualora dal contratto non risulti con certezza la natura della somma corrisposta, ovvero se essa debba essere considerata un acconto o una caparra, secondo molte sentenze della Cassazione si deve ritenere che le somme in questione siano acconti.
Così:
- se la caparra non è inserita nel contesto del contratto essa è considerata come un acconto e pertanto è soggetta ad IVA;
- se il contratto non precisa a quale titolo viene versata la somma di denaro essa viene considerata come acconto da assoggettare ad IVA (sentenza cassazione n.10874 del 1994);
- se la caparra confirmatoria è di notevole consistenza (ad esempio pari alla metà dell’importo dovuto) ciò può far escludere che si tratti di somme aventi la sola funzione risarcitoria anche se nel contratto tali somme sono definite caparre (sentenza cassazione n.7056 del 1992) .
Caparra confirmatoria e caparra penitenziale
Registrazione delle caparre
Caparre a fornitori
Le caparre nel bilancio d’esercizio