INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO

QUANDO D' DOVUTA

Aggiornato al 31.03.2019

Riportiamo, di seguito, due elenchi nei quali sono indicati i casi nei quali è dovuta l’indennità sostitutiva del preavviso e quelli nei quali essa non è dovuta. Ricordiamo che tale indennità si applica nel caso di rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

L’indennità sostituiva di preavviso è dovuta nelle seguenti ipotesi:

  • Dimissioni del lavoratore per giusta causa
  • Dimissioni della lavoratrice nel periodo di divieto di licenziamento per gravidanza e puerperio
  • Dimissioni della lavoratrice che, illecitamente licenziata a causa di matrimonio, è invitata a riassumere servizio e dichiari di voler recedere dal contratto
  • Risoluzione del rapporto per morte del lavoratore
  • Risoluzione del rapporto per fallimento dell’azienda o liquidazione coatta amministrativa

L’indennità sostituiva di preavviso non è dovuta nelle seguenti ipotesi:

  • Durante il periodo di prova
  • Recesso per giusta causa – tuttavia anche se il recedente non è tenuto a dare il preavviso, se a recedere per giusta causa è il lavoratore gli spetta comunque l’indennità sostitutiva di preavviso
  • Risoluzione consensuale, quando l’accordo non prevede né il preavviso, né l’indennità sostitutiva di preavviso
  • Promozione ad una qualifica superiore quando il contratto prevede la cessazione del vecchio rapporto e la costituzione di un nuovo rapporto senza soluzione di continuità.

 
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