RITENUTE D'ACCONTO SULLE PROVVIGIONI

LE REGOLE GENERALI

Aggiornato al 02.12.2016

Le ritenute sulle provvigioni corrisposte ad agenti e rappresentanti sono disciplinate dall’art.25-bis del DPR 600/1973.

Vediamo, di seguito, le disposizioni contenute in tale articolo.


SOSTITUTI D’IMPOSTA

La ritenuta deve essere operata:

  • dalle persone fisiche che esercitano un’impresa individuale;
  • dalle persone fisiche che esercitano un’attività di lavoro autonomo;
  • dalle società di persone e dalle società ad esse equiparate (società semplici, società di armamento, società di fatto, associazioni tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni);
  • dalle società di capitali e dagli enti soggetti ad IRES.

La ritenuta non viene operata dalle imprese agricole.


COMPENSI SUI QUALI VA APPLICATA LA RITENUTA

La ritenuta si applica sui compensi, comunque denominati, per prestazioni inerenti rapporti di:

  • commissione;
  • agenzia;
  • mediazione;
  • rappresentanza di commercio;
  • procacciamento di affari.

La ritenuta deve essere applicata anche in caso di prestazioni occasionali.

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COMPENSI SUI QUALI NON VA APPLICATA LA RITENUTA

La ritenuta non si applica sulle provvigioni percepite:

  • dalle agenzie di viaggio e turismo;
  • dai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone;
  • dai soggetti che esercitano attività di distribuzione di pellicole cinematografiche;
  • dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazioni;
  • dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva;
  • dalle aziende ed istituti di credito e dalle società finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell’esercizio delle attività di collocamento e di compravendita di titoli e valute nonché di raccolta e di finanziamento;
  • dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;
  • dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente;
  • dai mediatori e rappresentati di produttori agricoli ed ittici e di imprese esercenti la pesca marittima;
  • dai commissionari che operano nei mercati ortofrutticoli, ittici e di bestiame ;
  • dai consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali ed artigiane non aventi finalità di lucro.


RITENUTA D’ACCONTO

I sostituti d’imposta devono operare su tali compensi una ritenuta a titolo di acconto dell’IRPEF o dell’IRES, con obbligo di rivalsa.

La ritenuta deve essere operata al momento del pagamento del compenso.

La misura della ritenuta è pari all’aliquota applicata al primo scaglione IRPEF che attualmente è del 23%.

La ritenuta si applica sul 50% dell’ammontare delle provvigioni.

Nel caso in cui i percipienti, nell’esercizio della loro attività, si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al 20% dell’ammontare delle provvigioni stesse. In questo caso il percipiente deve inviare un’apposita dichiarazione al committente, preponente o mandante. Tale dichiarazione è valida fino a revoca o fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente.

 
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