CALCOLO DELLE PROVVIGIONI DELL'AGENTE

SOMME SULLE QUALI VA CALCOLATA LA PROVVIGIONE DEGLI AGENTI

Aggiornato al 12.12.2017

Di seguito sono indicate le somme sulle quali va calcolata la provvigione spettante agli agenti in base a quanto previsto dall’art.1748 del Codice civile.


AFFARI SUI QUALI L’AGENTE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE

  • Affari conclusi durante il contratto per effetto del suo intervento (Art. 1748 C.c, comma 1)
  • Affari conclusi dal preponente con terzi che l’agente aveva precedentemente acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all’agente (Art. 1748 C.c, comma 2). Salvo che sia diversamente pattuito.
  • Affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all’agente in data antecedente e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all’attività svolta dall’agente (Art. 1748 C.c, comma 3). Salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti.
  • Affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all’attività svolta dall’agente (Art. 1748 C.c, comma 3). Salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti.
  • Affari che hanno avuto un esecuzione parziale (Art. 1748 C.c, comma 4). La provvigione spetta in proporzione della parte eseguita.
  • Affari che non hanno avuto esecuzione per cause imputabili al preponente (Art. 1748 C.c, comma 6). E’ nullo ogni patto più sfavorevole all’agente.
  • Contratto stornato, in tutto o in parte, per accordo tra preponente e cliente. Per la parte del contratto non eseguita, l’agente ha diritto ad una provvigione ridotta (Art. 1748 C.c, comma 5).


AFFARI O SOMME SULLE QUALI L’AGENTE NON HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE

  • Affari proposti, ma non accettati dalla Casa mandante. Rimborso spese di agenzia (Art. 1748 C.c, comma 7).


SOMME SULLE QUALI CALCOLARE LA PROVVIGIONE

  • Importo al lordo dello sconto di cassa concesso al cliente. Escluse spese varie, tasse, spese d’incasso, ecc..

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IMBALLAGGI

  • Non è prevista la possibilità di restituzione da parte del cliente. Entrano nel calcolo delle provvigioni, salvo diversa disposizione del contratto di agenzia.
  • E’ prevista la possibilità di restituzione da parte del cliente. Non entrano nel calcolo della provvigione.


MOMENTO DAL QUALE SPETTANO LE PROVVIGIONI ALL’AGENTE

  • Dal momento in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo (Art. 1748 C.c, comma 4). Salvo diversa pattuizione.
  • Al più tardi dal momento in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse. eseguito la prestazione a suo carico (Art. 1748 C.c, comma 4) Non è ammesso patto contrario.


RESTITUZIONE DELLE PROVVIGIONI RISCOSSE DA PARTE DELL’AGENTE

  • Nell’ipotesi e nella misura in cui è certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente (Art. 1748 C.c, comma 6). E’ nullo ogni patto più sfavorevole all’agente.

 
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