VENDITA CON RISERVA DI PROPRIETA' ED IVA

LE NORME IN MATERIA DI IVA APPLICABILI ALLE VENDITE CON RISERVA DI PROPRIETÀ

Aggiornato al 24.02.2015

Esaminiamo, di seguito, il trattamento da applicare ai fini IVA alle vendite con riserva di proprietà.

L’art.2 del DPR 633/72 assimila espressamente le vendite con riserva di proprietà alle cessioni di beni (comma 2, punto 1).

Inoltre l’art.6 del DPR 633/72 stabilisce come regola generale che le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipula dell’atto se si tratta di beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se si tratta di beni mobili.

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Viene precisato, inoltre, che le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. Tuttavia tale deroga posticipativa non si applica alle vendite con riserva di proprietà.


Pertanto, ai fini IVA, il momento di effettuazione della vendita con riserva di proprietà è data:

  • dal momento della stipula del contratto, se oggetto della vendita sono beni immobili;
  • dal momento della consegna o spedizione dei beni, se oggetto della vendita sono beni mobili.


Esempio:
venduto un macchinario al prezzo di 10.000 euro. Il bene viene ceduto con riserva di proprietà. Esso è consegnato in data 15/02. L’operazione è imponibile, ai fini IVA, in data 15/02. Quindi l’impresa venditrice emetterà fattura per l’importo aumentato dell’IVA.


 
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