RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI VENDITA CON RISERVA DI PROPRIETA'

IL TRATTAMENTO, AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI, DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI VENDITA CON RISERVA DI PROPRIETA'

Aggiornato al 24.02.2015

Vediamo, di seguito, cosa accade nel caso di risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà, sotto il profilo delle imposte sui redditi.


RESTITUZIONE DEL BENE

Il compratore è tenuto alla restituzione del bene. Nessun problema si pone se il bene è una merce sia per il venditore che per il compratore.


Il venditore emette una nota di variazione. Con essa si andrà:

  • a rettificare il ricavo di vendita (venditore) e il costo di acquisto (compratore) se la risoluzione del contratto avviene nello stesso periodo d’imposta nel quale è avvenuta la vendita;
  • a rilevare una sopravvenienza, attiva per il venditore e passiva per il compratore, se la risoluzione del contratto avviene in un periodo d’imposta successivo rispetto a quello nel quale è avvenuta la vendita.

Se, invece, il bene è un cespite sia per il venditore che per il compratore sarà necessario:

  • per il compratore:
    • stornare il fondo ammortamento già rilevato;
    • stornare il cespite dalla contabilità;
    • nulla accade, invece, circa la deducibilità degli ammortamenti operati nei precedenti periodi di imposta;


  • per il venditore:
    • rilevare il cespite in contabilità;
    • nulla accade, invece, in merito ad eventuali plusvalenze rilevate al momento della cessione del bene. Se la tassazione della plusvalenza dovesse essere stata rateizzata perché ne ricorrevano i requisiti, occorre proseguire nella tassazione delle successive rate.


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EQUO COMPENSO PER L’USO DEL BENE

L’equo compenso per l’uso del bene concordato dalle parti rappresenta:

  • un ricavo per il venditore;
  • un costo per il compratore.

Per entrambi il periodo di competenza è dato dal periodo d’imposta nel quale si è verificata la risoluzione del contratto.


RISARCIMENTO DEL DANNO

L’eventuale somma dovuta a titolo di risarcimento del danno rappresenta:

  • una sopravvenienza attiva per il venditore, di competenza del periodo d’imposta nel quale si è verificata al risoluzione del contratto;
  • una sopravvenienza passiva per il compratore, di competenza del periodo d’imposta nel quale si è verificata al risoluzione del contratto.


RESTITUZIONE DELLE RATE RISCOSSE

La restituzione delle rate riscosse comporta il sorgere di:

  • una sopravvenienza passiva per il venditore;
  • una sopravvenienza attiva per il compratore.

Ricapitolando:


Risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà

 
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