RATEIZZAZIONE DELLE PLUSVALENZE

GLI EFFETTI DELLA RATEIZZAZIONE DELLE PLUSVALENZE SULLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Aggiornato al 22.11.2010

Ipotizziamo che un’impresa abbia conseguito nel corso dell’esercizio una plusvalenza patrimoniale rateizzabile derivante dalla vendita di una immobilizzazione materiale posseduta da almeno 3 anni.

Come è noto la plusvalenza può essere, a scelta del contribuente, assoggettata a tassazione:

  • per l’intero ammontare nel periodo di realizzo;
  • rateizzata in quote costanti in un massimo di 5 esercizi.

Nell’ipotesi in cui si opti per la prima soluzione, la plusvalenza viene interamente tassata nel periodo di competenza e in dichiarazione non sarà necessario effettuare nessuna variazione.

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Esempio:
plusvalenza realizzata nel corso dell’esercizio: 8.000
Utile dell’esercizio risultante in bilancio: 100.000
Utile assoggettato a tassazione: 100.000

Supponiamo, invece, che l’azienda decida di rateizzare la plusvalenza conseguita.

Nella dichiarazione dei redditi è necessario apportare due variazioni:

  • una in diminuzione per l’intero importo della plusvalenza patrimoniale;
  • una in aumento per l’importo della quota costante da assoggettare a tassazione nell’esercizio.


Esempio:
supponiamo che si decida di rateizzare la plusvalenza in quote costanti in 2 esercizi.
Plusvalenza realizzata nel corso dell’esercizio: 8.000
Utile dell’esercizio risultante in bilancio: 100.000
- Variazione in diminuzione per l’intero importo della plusvalenza: 8.000

=Utile assoggettato a tassazione: 96.000

Nell’esercizio successivo avremo:
Utile dell’esercizio risultante in bilancio: 120.000
+ Quota costante da assoggettare a tassazione nell’esercizio (8.000x50%): 4.000
=Utile assoggettato a tassazione: 124.000

 
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