INDENNIZZI ASSICURATIVI: TRATTAMENTO FISCALE

COME VANNO CONSIDERATI FISCALMENTE GLI INDENNIZZI ASSICURATIVI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA

Aggiornato al 10.09.2020

Può accadere che l’impresa, in seguito al verificarsi di un sinistro assicurato (furto, incendio, allagamento, crollo di un edificio, inondazione, ecc..) riceva dall’assicurazione un indennizzo.

Vediamo, fiscalmente, come gli indennizzi assicurativi concorrono alla formazione del reddito d’impresa.

Per prima cosa occorre distinguere i beni che sono stati colpiti dal sinistro e per i quali l’assicurazione eroga l’indennizzo.


Essi possono essere divisi in due categorie:

  • beni merce, cioè beni dai quali l’impresa consegue normalmente dei ricavi. Rientrano in questa categoria:
    • i beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;
    • le materie prime e le materie sussidiarie, i semilavorati e gli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
    • le azioni, le quote di partecipazione al capitale di società o di enti che non costituiscono immobilizzazioni anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;
    • le obbligazioni, i titoli in serie o di massa;

  • beni ammortizzabili, cioè beni relativi all’impresa diversi dai beni merce.

Se l’indennizzo assicurativo viene erogato in relazione alla perdita o al danneggiamento di un bene merce, esso è considerato fiscalmente come un ricavo (art.85 TUIR, comma 1, lettera f). Esso concorre alla formazione del reddito d’impresa in base al principio di competenza.

Se, invece, l’indennizzo assicurativo viene erogato in relazione alla perdita o al danneggiamento di un bene ammortizzabile, esso è considerato fiscalmente come una plusvalenza (art.86 TUIR, comma 1, lettera b).

In questo caso la plusvalenza è determinata come differenza tra l’indennizzo conseguito, al netto di eventuali oneri accessori di diretta imputazione (come ad esempio spese di perizia), e il costo non ammortizzato del bene.

La plusvalenza concorre a formare il reddito, per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è stata realizzata.

Tuttavia, nel caso in cui i beni perduti o danneggiati, sono stati posseduti per un periodo pari o maggiore a tre anni il contribuente può scegliere di far concorrere la plusvalenza alla formazione del reddito, in quote costanti, nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. La scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi.

Per le società sportive professionistiche è sufficiente il possesso per un periodo pari o maggiore ad un anno per poter rateizzare la plusvalenza.

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Sia nel caso in cui l’indennizzo assicurativo si riferisce alla perdita o al danneggiamento di beni merce, che nel caso in cui si riferisce alla perdita di un bene ammortizzabile, se esso viene liquidato dall’assicurazione in un esercizio successivo rispetto a quello nel quale il sinistro si è verificato, o se il credito nei confronti dell’assicurazione diventa certo e obiettivamente determinabile solo in un esercizio successivo, esso va considerato come una sopravvenienza attiva.


RICAPITOLANDO:

Indennizzo relativo a BENE MERCE

  • nello stesso esercizio in cui si è verificata la perdita o il danno: RICAVO
  • in un esercizio successivo rispetto a quello in cui si è verificata la perdita o il danno: SOPRAVVENIENZA ATTIVA

Indennizzo relativo a BENE AMMORTIZZABILE

  • nello stesso esercizio in cui si è verificata la perdita o il danno: PLUSVALENZA
  • in un esercizio successivo rispetto a quello in cui si è verificata la perdita o il danno: SOPRAVVENIENZA ATTIVA


PLUSVALENZA

Determinazione:

Indennizzo
meno
Oneri accessori di diretta imputazione
meno
Costo non ammortizzato


Tassazione:

  • Bene posseduto da meno di 3 anni (1 per le società sportive professionistiche): NELL'ESERCIZO IN CUI E' REALIZZATA la plusvalenza
  • Bene posseduto da 3 anni o più (1 per le società sportive professionistiche)
    • NELL'ESERCIZIO IN CUI E' REALIZZATA la plusvalenza
    • in QUOTE COSTANTI nell'esercizio stesso e nei successivi, ma NON OLTRE IL 4°
 
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