VENTILAZIONE CORRISPETTIVI

COS'È E QUALI SOGGETTI POSSONO APPLICARLA

Aggiornato al 05.09.2016

La determinazione dell’IVA da versare (o eventualmente di quella a credito) è effettuata, di norma, come differenza tra l’IVA sulle vendite e sulle prestazioni di servizi e l’IVA sugli acquisti:

IVA sulle vendite e sulle prestazioni di servizi
- IVA sugli acquisti
= IVA a debito o a credito

(si veda a tale proposito “Liquidazioni periodiche IVA – aspetti fiscali”)

Tuttavia esistono alcune categorie di contribuenti che calcolano l’IVA da versare all’erario attraverso un procedimento particolare che prende il nome di ventilazione dei corrispettivi.


QUALI SONO I SOGGETTI CHE POSSONO ADOTTARE LA VENTILAZIONE DEI CORRISPETTIVI?

I soggetti che esercitano il commercio al minuto dei seguenti articoli:

  • prodotti alimentari e dietetici;

  • articoli tessili, vestiario e calzature;
  • prodotti farmaceutici e per l’ igiene della persona.

SE IL SOGGETTO EFFETTUA ANCHE IL COMMERCIO DI ALTRI PRODOTTI?

Nel caso di commercianti al minuto che, oltre al commercio dei prodotti sopra detti, trattino anche altri prodotti, la ventilazione può essere applicata se l’ammontare degli acquisti e delle importazioni relative a prodotti diversi non supera il 50% del totale degli acquisti.

Esempio:
un commerciante vende sia prodotti per l’igiene della persona (ammessi alla ventilazione) che prodotti per l’igiene della casa.

Il totale degli acquisti effettuati nel corso dell’anno ammonta a 700.000 euro. Di questi 380.000 sono acquisti per l’igiene della persona. Quindi, poiché gli acquisti di prodotti ammessi alla ventilazione supera il 50% del totale degli acquisti, essa è applicabile.


SE IL SOGGETTO EFFETTUA ANCHE VENDITA DI PRODOTTI CON EMISSIONE DI FATTURA?

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

Affinché la ventilazione possa essere utilizzata dal commerciante al minuto è necessario che le vendite con emissione di fattura non superino il 20% dei corrispettivi totali. Dal calcolo sono escluse le fatture emesse relative alla vendita di beni strumentali e di immobili.

Esempio:
I esempio - un commerciante, nel corso dell’anno ha effettuato vendite di beni per 100.000 euro di cui 30.000 con emissione di fattura. Egli non può applicare la ventilazione in quanto le vendite con emissione di fattura superano il 20% del totale dei corrispettivi.
II esempio - un commerciante, nel corso dell’anno ha effettuato vendite di beni per 100.000 euro di cui 30.000 con emissione di fattura. Tra le fatture emesse vi è anche la fattura per la vendita di un cespite di 13.000 euro. Egli può applicare la ventilazione in quanto le vendite con emissione di fatture, diverse da quelle relative a beni strumentali, ammontano a 17.000, quindi non superano il 20% del totale dei corrispettivi.

Affinché si possa applicare la ventilazione, le due condizioni appena viste (acquisti di merci diverse da quelle cui si applica la ventilazione non superiore al 50% del totale e vendite con emissione di fatture non superiore al 20% del totale dei corrispettivi) devono ricorrere entrambe.


COSA ACCADE SE NON SUSSISTONO PIU’ LE CONDIZIONI PER APPLICARE LA VENTILAZIONE?

Il contribuente non può continuare ad applicare la ventilazione a partire dall’ anno successivo a quello nel quale uno dei limiti appena visti viene superato.


IN COSA CONSISTE LA VENTILAZIONE DEI CORRISPETTIVI?

I soggetti ammessi alla ventilazione, registrano i corrispettivi giornalieri delle vendite nel modo seguente:

  • per le vendite effettuate senza emissione di fattura, il corrispettivo giornaliero viene registrato in un’ unica colonna del registro dei corrispettivi senza distinzione di aliquota;
  • per le vendite effettuate con emissione di fattura, quest’ultima deve essere registrata separatamente dai restanti corrispettivi e distintamente per aliquota.

Esempio:
un commerciante, nel corso della giornata, ha effettuato le seguenti vendite:

  • prodotti soggetti ad aliquota del 10 e del 22%, ceduti con emissione di scontrino fiscale per un ammontare complessivo, comprensivo di IVA, di 20.000 euro;
  • prodotti soggetti ad aliquota del 10%, ceduti con emissione di fattura per un ammontare di 1.000 euro + IVA.

Egli registrerà:


Registro dei corrispettivi

Le fatture di acquisto e le bolle doganali relative ai beni destinati alla rivendita vengono registrare nel registro degli acquisti, come di consueto, distintamente per aliquota e separatamente dalle fatture e dalle bolle relative all’acquisto di beni non destinati alla rivendita (beni strumentali).

 
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