SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

LE CARATTERISTICHE DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA ORDINARIA (SRL)

Aggiornato al 13.02.2022

La società a responsabilità limitata ordinaria è una società di capitali la cui principale caratteristica consiste nel fatto che, per le obbligazioni sociali, risponde soltanto la società con il suo capitale (art.2463, 1° comma, Codice Civile).

Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari.

La società può essere costituita anche con un unico socio.


Il capitale sociale minimo della Srl è di 10.000 euro. Non esiste un limite massimo di capitale per le Srl.


L’organo di controllo è obbligatorio solamente se la Srl:

  • è tenuta a redigere il bilancio consolidato di gruppo;
  • controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  • per due esercizi consecutivi supera almeno uno dei seguenti limiti
    • totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
    • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
    • dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

    L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore cessa quando per tre esercizi consecutivi non è superato nessuno dei predetti limiti.


L’atto costitutivo può prevedere, anche nei casi in cui non è obbligatorio, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.


La costituzione della società richiede che:

  • l’intero capitale sociale sia stato sottoscritto;
  • sia versato, al momento della sottoscrizione, almeno il 25% dei conferimenti in denaro. In caso di società costituita da un solo socio il versamento deve essere pari al 100% dei conferimenti in denaro. In entrambi i casi il versamento deve essere effettuato nelle mani degli amministratori;
  • le quote corrispondenti a conferimenti di beni in natura e a crediti, devono essere completamente liberate al momento della sottoscrizione;
  • chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legali iscritti nell’apposito registro.

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico. Il notaio che riceve l’atto costituito deve provvedere entro 10 giorni alla registrazione presso il registro delle imprese.


Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo disposizione contraria dell’atto costitutivo.

L’amministrazione della società è affidata a uno o più soci salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo. Quando l’amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. Tuttavia l’atto costitutivo può prevedere che l’amministrazione sia affidata ad esse disgiuntamente oppure congiuntamente.

La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione sono in ogni caso di competenza dell’organo amministrativo.

 
Gli altri approfondimenti sull’argomento:
 
I nostri prodotti
Ebook e corsi on line
EconomiAziendale.net

LezioniDiMatematica.net

DirittoEconomia.net

StoriaFacile.net

SchedeDiGeografia.net

LeMieScienze.net