INDENNITA' DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI AGENZIA
IN COSA CONSISTE
All’agente o al rappresentante, al momento della risoluzione del mandato, spetta una indennità di fine rapporto.
Tale indennità è disciplinata all’art.1751 del Codice civile.
QUANDO SPETTA L’INDENNITA’ DI FINE RAPPORTO
L’articolo in questione, prevede che “all’atto della cessazione del rapporto il preponente è tenuto a corrispondere all’agente un’indennità se ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
- l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il prepronente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
- il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostante del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.”
L’indennità in questione deve essere corrisposta anche in caso di scioglimento del contratto a termine che sia stato rinnovato o prorogato.
QUANDO NON SPETTA L’INDENNITA’ DI FINE RAPPORTO
Lo stesso articolo 1751 del Codice civile stabilisce alcune ipotesi nelle quali l’ indennità non deve essere corrisposta all’agente.
“L’indennità non è dovuta:- quando il preponente risolve il contratto per un’inadempienza imputabile all’agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;
- quando l’agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostante attribuibili all’agente, quali l’età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell’attività;
- quando, ai sensi dell’accordo con il proponente, l’agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d’agenzia.
MISURA DELL’INDENNITA’ DI FINE RAPPORTO
L’articolo 1751 del Codice civile prevede che “l’importo dell’indennità non può superare una cifra equivalente ad un’indennità annuale calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione”.
Come si può notare la disposizione si limita a fissare l’importo massimo dell’indennità.
ALTRE DISPOSIZIONI
L’articolo in esame prevede, inoltre, che “la concessione dell’indennità non priva comunque l’agente del diritto all’eventuale risarcimento dei danni. L’agente decade dal diritto all’indennità…se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l’intenzione di far valere i propri diritti”.
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