DEDUCIBILITÀ INDENNITÀ DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI AGENZIA
COSA NE PENSA L'AGENZIA DELLE ENTRATE
Gli accordi economici collettivi (AEC) prevedono che, in caso di cessazione del rapporto di agenzia, all’agente spetti un’indennità composta di tre elementi:
- l’indennità di risoluzione del contratto;
- l’indennità suppletiva di clientela;
- l’indennità meritocratica.
Sotto il profilo fiscale, l’art.105 del TUIR stabilisce che gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell’esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti stessi. Per espressa previsione di legge, tale norma si applica anche alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone.
Poiché l’indennità suppletiva di clientela e l’indennità meritocratica non maturano in costanza di rapporto di lavoro, dato che il relativo diritto sorge solamente al momento della cessazione del rapporto di lavoro, i relativi accantonamenti devono considerarsi indeducibili.
Infatti tali indennità spettano solo al verificarsi di talune condizioni la cui sussistenza non è verificabile durante il contratto di lavoro.
Pertanto, fiscalmente, avremo ( CM 42/E del 06/07/2007):
- Accantonamento per indennità per la risoluzione del rapporto - Deducibile
- Accantonamento per indennità suppletiva di clientela - Indeducibile
- Accantonamento per indennità meritocratica - Indeducibile
- Indennità suppletiva di clientela - Indennità meritocratica - Deducibili nell’esercizio in cui vengono corrisposte all’agente
Indennità cessazione rapporto di agenzia - art.1751
Indennità cessazione rapporto di agenzia - AEC
Indennità di clientela - il parere dei giudici
CM 33/E del 2013
CM 42/E del 06/07/2007
Indennità suppletiva di clientela - scritture contabili