INDENNITA' SUPPLETIVA DI CLIENTELA
LE SCRITTURE CONTABILI
Civilisticamente l’impresa deve, al termine di ciascun esercizio, imputare l’indennità suppletiva di clientela al Conto economico in base al principio di competenza, cioè tenendo conto della quota maturata anno per anno.
La scrittura da redigere, quindi, al 31/12 di ogni anno è la seguente:
Data | Conto | Importo Dare | Importo Avere |
---|---|---|---|
../../.. | ACCANT.TO INDENNITA' SUPPLETIVA DI CLIENTELA | .... | |
../../.. | FONDO INDENNITA' SUPPLETIVA DI CLIENTELA | .... |
L’Accantonamento per indennità suppletiva di clientela, in bilancio, va portata al Conto Economico, tra i Costi della produzione, alla voce B.7 costi per servizi.
Il Fondo per indennità suppletiva di clientela va indicato in bilancio nello Stato patrimoniale, alla voce B.1, fondi per trattamento di quiescenza.
In altre parole avremo:
STATO PATRIMONIALE
PASSIVITA’
B) Fondi per rischi ed oneri
B.1 - Fondi per trattamento di quiescenza
CONTO ECONOMICO
B) COSTI DI PRODUZIONE
7) per servizi.
Occorre tenere presente che, fiscalmente, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto in passato che l’accantonamento all’ indennità suppletiva di clientela non fosse deducibile per competenza, bensì per cassa, ovvero che tale indennità fosse deducibile solamente al momento del pagamento della stessa all’agente. Pertanto si rendeva necessario effettuare, in sede di dichiarazione dei redditi, una variazione in aumento del reddito imponibile con la necessità di rilevare un credito per imposte anticipate.
Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate, con la CM 33/2013 ha mutato il proprio orientamento ammettendo la deducibilità dell’accantonamento per indennità suppletiva di clientela in base al criterio di competenza. Pertanto non si rende più necessaria alcuna variazione in sede di dichiarazione dei redditi e, di conseguenza, non è neppure necessaria la rilevazione di un credito per imposte anticipate.
Indennità di cessazione del rapporto di agenzia
Indennità di cessazione del rapporto di agenzia
Deducibilità dell’indennità di cessazione del rapporto di agenzia
Indennità di clientela
CM 33 del 2013
CM 42 del 2007