SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

REGOLE DI CALCOLO IN CASO DI ACQUISTO O CESSIONE DI CESPITI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO

Aggiornato al 01.09.2017

Il 6° comma dell’art.102 del TUIR disciplina la deducibilità delle spese di manutenzione e riparazione.

Le spese di manutenzione e riparazione ordinarie, cioè quelle spese di manutenzione che non sono portate in bilancio in aumento del costo dei beni per i quali sono state sostenute, sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all’inizio dell’esercizio dal registro dei beni ammortizzabili.

L’ eccedenza è deducibile per quote costanti nei 5 esercizi successivi.

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Ci chiediamo ora come va calcolato il limite del 5% nel caso di acquisto o di cessione di cespiti nel corso dell’esercizio. A tale proposito occorre dire che, poiché il calcolo delle spese di manutenzione e riparazione deducibili nell’esercizio va riferito al costo dei beni materiali ammortizzabili che risulta dal registro dei beni ammortizzabili all’ inizio dell’esercizio:

  • si dovrà tenere conto dei beni ceduti nel corso dell’esercizio, dato che all’inizio dell’esercizio essi sono iscritti nel registro dei beni ammortizzabili;
  • non si dovrà tenere conto dei beni acquistati nel corso dell’esercizio dato che all’inizio dell’esercizio essi non sono iscritti nel registro dei beni ammortizzabili.


Esempio:
valore dei beni ammortizzabili iscritti nel registro cespiti all’inizio dell’anno: 100.000
Beni ceduti nel corso dell’anno:70.000 (iscritti all’inizio dell’esercizio nel registro dei beni ammortizzabili);
Beni acquistati nel corso dell’anno: 30.000 (non iscritti all’inizio dell’esercizio nel registro dei beni ammortizzabili);


Valore beni ammortizzabili iscritto nel registro cespiti al 01/01 (comprensivo dei beni ceduti nel corso dell’anno): 100.000
Spese di manutenzione ordinarie sostenute nell’esercizio: 15.000
5% deducibile: 100.000 x 5% = 5.000
Spese di manutenzione deducibili nell’esercizio: 5.000
Eccedenza deducibile negli esercizio successivi: 15.000 - 5.000 = 10.000
Costo deducibile in ciascuno dei 5 esercizi successivi: 10.000 : 5 = 2.000



Per le imprese di nuova costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo esercizio, sul costo complessivo quale risulta alla fine dell’esercizio.

Si precisa che, prima dell’entrata in vigore del DL 16/2012 l’art.102, comma 6, del TUIR prevedeva che se nel corso dell’esercizio erano stati ceduti o acquistati dei beni (compresi quelli costruiti o fatti costruire), la deduzione spettava in proporzione alla durata del possesso ed era commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione.

 
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