RICAVI

COME VANNO DETERMINATI I RICAVI PER STABILIRE SE È APPLICABILE IL REGIME DI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

Aggiornato al 26.01.2023

Possono applicare il regime di contabilità semplificata le imprese individuali, le società di persone e le società ad esse equiparate che nel periodo di imposta precedente non hanno superato i seguenti ricavi:

  • 500.000 euro per le imprese aventi per oggetto la prestazione di servizi;
  • 800.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Ma come vanno determinati i ricavi ai fini dell’applicazione di tale norma?


Occorre fare riferimento alla nozione di ricavi contenuta nell’art.57 del TUIR che si applica nella determinazione del reddito delle imprese soggette ad IRPEF, in altre parole delle imprese individuali e delle società di persone.

Tale articolo richiama il contenuto dell’art.85 del TUIR che disciplina la materia dei ricavi nelle società di capitali soggette ad IRES ed aggiunge, a tali ricavi, anche il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore.


Quindi per ricavi occorre intendere:

  • i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;
  • i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
  • i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni anche non rappresentate da titoli, al capitale di soggetti IRES e i corrispettivi delle cessioni di strumenti finanziari similari alle azioni, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa. Non rientrano tra i ricavi i corrispettivi dei titoli ai quali si applica l’esenzione di cui all’art.87 del TUIR (Participation exemption);
  • i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa diversi dai precedenti che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;
  • le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni indicati in precedenza;
  • i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto;
  • i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge;
  • il valore normale dei beni destinati al consumo familiare o personale dell’imprenditore o ad altre finalità estranee all’esercizio dell’impresa o assegnate ai soci.

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Regole particolari per la determinazione dei ricavi, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilità, si applicano nei caso di:

  • rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, libri e periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
  • distributori di carburanti;
  • generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari.

Per coloro che rivendono, in base a contratti estimatori, giornali, libri e periodici e per i distributori di carburanti i ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni.

Invece per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali e marche assicurative si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.

 
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