REGISTRO IVA ACQUISTI SEMPLIFICATA

COME VA COMPILATO IL REGISTRO IVA ACQUISTI IN CASO DI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

Aggiornato al 26.01.2023

I contribuenti in contabilità semplificata devono:

  • annotare sul registro IVA acquisti le fatture di acquisto. La registrazione delle fatture va fatta anteriormente al termine della liquidazione periodica nella quale il diritto alla detrazione dell’IVA viene esercitato e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno;
  • annotare sul registro IVA acquisti gli altri documenti rilevanti ai fini IVA (bolle doganali, autofatture-denuncia, fatture per acquisti intracomunitari, schede carburante per gli acquisti di carburante effettuati fino al 31/12/2018, ecc…).

Non esiste più l’obbligo di numerare progressivamente, per anno solare, le fatture di acquisto ricevute.


A partire dal 1° gennaio 2017, se l’impresa in contabilità semplificata non adotta il registro cronologico dei pagamenti, sul registro IVA acquisti devono essere annotate, separatamente, anche:

  • le operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA che servono per la determinazione del reddito. Si tratta, ad esempio, dei costi per:
    • salari, stipendi, contributi sociali;
    • assicurazioni;
    • spese postali e valori bollati;
    • spese di vigilanza notturna;
    • imposte e tasse;
    • interessi passivi bancari;
    • perdite, minusvalenze, insussistenze e sopravvenienze passive.

    Tali operazioni vanno annotate entro il termine di 60 giorni;


  • entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, gli altri componenti negativi di reddito diversi dalle spese. Ad esempio:
    • ammortamenti;
    • accantonamenti a fondo TFR;

  • l’importo complessivo dei mancati pagamenti indicando le relative fatture. In questo caso, i costi sostenuti vanno annotati separatamente nell’anno di pagamento, in modo analitico, indicando il documento contabile già registrato ai fini IVA.

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Per le imprese in contabilità semplificata che optano per il regime di cassa virtuale, sul registro IVA acquisti occorre annotare anche:

  • le operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA che servono per la determinazione del reddito;
  • entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, gli altri componenti negativi di reddito diversi dalle spese.

Per quanto riguarda le quote di ammortamento va precisato che la tenuta del registro dei beni ammortizzabili non è più obbligatoria purché le annotazioni che andrebbero fatte su tale registro vengano effettuate nel registro IVA acquisti.

Le imprese in contabilità semplificata possono, quindi, annotare le quote di ammortamento sul registro IVA acquisti e sono tenute esclusivamente a predisporre un prospetto dimostrativo del calcolo delle quote impiegate.

 
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