MANCATO RICEVIMENTO DELLA FATTURA DI ACQUISTO
COSA DEVE FARE L'ACQUIRENTE DEL BENE O IL COMMITTENTE DEL SERVIZIO SE NON RICEVE LA FATTURA DI ACQUISTO
L’art.21 del D.P.R.633/72 stabilisce che per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura.
La fattura è emessa al momento di effettuazione dell’operazione. Tuttavia per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione.
Cosa accade se il cliente non riceve la fattura?
In questi casi è l’acquirente del bene o il committente del servizio che è tenuto ad emettere autofattura (D.Lgs.471 del 18/12/1997, art.6, comma 8).
Di seguito riportiamo una tabella che sintetizza gli obblighi di autofatturazione in caso di mancato ricevimento di fattura di acquisto nell’ipotesi di acquisti interni.
(1) - Tranne quelle indicate ai numeri 1) e 2) dell’art. 2 del D.P.R.633/72 (ovvero vendite con riserva di proprietà e locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti).
Mancato ricevimento di fattura d acquisto intracomunitaria
Furto fatture di acquisto
Registro IVA acquisti