MANCATO RICEVIMENTO DELLA FATTURA DI ACQUISTO

COSA DEVE FARE L'ACQUIRENTE DEL BENE O IL COMMITTENTE DEL SERVIZIO SE NON RICEVE LA FATTURA DI ACQUISTO

Aggiornato al 03.10.2008

L’art.21 del D.P.R.633/72 stabilisce che per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura.

La fattura è emessa al momento di effettuazione dell’operazione. Tuttavia per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione.

Cosa accade se il cliente non riceve la fattura?

In questi casi è l’acquirente del bene o il committente del servizio che è tenuto ad emettere autofattura (D.Lgs.471 del 18/12/1997, art.6, comma 8).

Di seguito riportiamo una tabella che sintetizza gli obblighi di autofatturazione in caso di mancato ricevimento di fattura di acquisto nell’ipotesi di acquisti interni.

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Mancato ricevimento della fattura di acquisto

(1) - Tranne quelle indicate ai numeri 1) e 2) dell’art. 2 del D.P.R.633/72 (ovvero vendite con riserva di proprietà e locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti).

 
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