RICEVIMENTO DI FATTURA IRREGOLARE

COSA DEVE FARE L'ACQUIRENTE DEL BENE O IL COMMITTENTE DEL SERVIZIO SE RICEVE UNA FATTURA IRREGOLARE

Aggiornato al 03.10.2008

L’art.21 del D.P.R.633/72 stabilisce che per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura.

Vediamo cosa accade se l’acquirente del bene o il committente del servizio riceve una fattura irregolare, ad esempio, una fattura per un importo inferiore al reale.

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In questi casi è l’acquirente del bene o il committente del servizio è tenuto ad emettere un autofattura che integra l’importo della fattura ricevuta (D.Lgs.471 del 18/12/1997, art.6, comma 8).

Di seguito riportiamo una tabella che sintetizza gli obblighi di autofatturazione in caso di ricevimento di una fattura irregolare nell’ipotesi di acquisti interni.


Ricevimento di fattura irregolare

 
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