RAVVEDIMENTO OPEROSO IVA

COME PROCEDERE AL RAVVEDIMENTO OPEROSO IN CASO DI OMESSO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO IVA

di www.StudioLicata.org
Aggiornato al 19.01.2023

Nel caso di omesso e/o insufficiente versamento dell’imposta derivante dalle liquidazioni periodiche, acconti o dichiarazioni annuali IVA, è possibile applicare il disposto dell’art. 13 del D.Lgs.472/1997 che disciplina l’istituto del ravvedimento operoso.

La sanzione prevista nell’ipotesi di omesso e/o insufficiente versamento dell’imposta derivante dalle liquidazioni periodiche, acconti o dichiarazioni annuali IVA è del 30% dell’importo non versato. Tuttavia se il versamento viene effettuato con un ritardo non superiore a 90 giorni la sanzione è ridotta al 15% dell’importo non versato, mentre per i versamenti effettuati entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine, la sanzione da applicare è pari allo 0,10% dell’importo non versato per ogni giorno di ritardo (art.13 D.Lgs.471/1997).

Pertanto le sanzioni da applicare per procedere al ravvedimento operoso sono le seguenti:

  • versamento entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine: 0,10% dell’importo non versato per ogni giorno di ritardo;
  • versamento tra il 15° e il 30° giorno successivo alla scadenza del termine: 1,50% dell’importo non versato (sanzione 15% - sanzione ridotta per ravvedimento: 1/10);
  • versamento dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza del termine: 1,67% dell’importo non versato (sanzione 15% - sanzione ridotta per ravvedimento: 1/9);
  • versamento dal 91° giorno successivo alla scadenza ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale la violazione è commessa: 3,75% dell’importo non versato (sanzione 30% - sanzione ridotta per ravvedimento: 1/8);
  • versamento entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è commessa la violazione: 4,29% dell’importo non versato (sanzione 15% - sanzione ridotta per ravvedimento: 1/7);
  • versamento oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è commessa la violazione: 5% dell’importo non versato (sanzione 15% - sanzione ridotta per ravvedimento: 1/6).

Oltre alla sanzione ridotta andranno versati:


Si ricorda che gli interessi vengono calcolati applicando il tasso legale.

Ipotizziamo che un’impresa abbia omesso il versamento dell’IVA mensile scadente il 16 gennaio per un importo di 1.000 €. Si ipotizza che la misura degli interessi legali sia pari allo 5%. (Per conoscere l’attuale misura degli interessi legali si veda Interessi legali: dal 1942 ad oggi).

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

La regolarizzazione avviene il 15 febbraio. Si dovrà procedere, quindi, al ravvedimento operoso versando:

  • l’imposta di € 1.000,00;
  • la sanzione ridotta dell’1,50% pari a € 15,00;
  • gli interessi pari a € 0,16 così calcolati:
    • Interesse annuo = (1.000 x 5)/100 = 50 €
    • Interesse per 30 giorni = (50/365) x 30 = 4,11 €.

Come compilare il modello F24 - Codice Tributo 6001

VERSAMENTO IVA MENSILE GENNAIO

Sezione modello F24 da compilare: ERARIO

Riferimento Normativo: DPR 600/1973 Art. 25 - D.Lgs.471/1997 art.13 - D.Lgs.472/1997 art.13

Importo: 1.000,00 euro

Anno di imposta: 20xx


Compilazione del modello F24


Campi del modello F24 come compilare il campo (1) codice tributo: indicare 6001
(2) rateazione/regione/prov: non compilare
(3) anno di riferimento: anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, nell’esempio 20xx(4) importi a debito versati: indicare l'importo dell'IVA non versata
(5) importi a credito compensati: non compilare
(6) codice tributo: indicare 1991
(7) importi a debito versati: indicare l'importo degli interessi
(8) codice tributo: indicare 8906
(9) importi a debito versati: indicare l'importo della sanzione
(10) codice ufficio: non compilare
(11) codice atto: non compilare
(12) TOTALE A: somma degli importi a debito indicati nella Sezione Erario
(13) TOTALE B: somma degli importi a credito indicati nella Sezione Erario, non compilare se non sono presenti importi a credito
(14) SALDO (A - B): indicare il saldo (TOTALE A - TOTALE B)

 
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