SANZIONI IN MATERIA DI DICHIARAZIONI
LE SANZIONI PREVISTE IN CASO DI OMESSA, INFEDELE, INCOMPLETA E RITARDATA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Di seguito riportiamo le sanzioni previste dal D.Lgs.471/1997 in materia di violazioni relative:
- alla dichiarazione delle imposte sui redditi;
- alla dichiarazione IRAP.
Le sanzioni sotto indicate sono quelle in vigore a partire dal 01/01/2016.
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Omessa presentazione
della dichiarazione nel caso in cui sono
dovute imposte
Sanzione:
dal 120% al 240% dell’ammontare dell’imposta dovuta- con un minimo di 250 €
Se la violazione riguarda redditi prodotti all’estero le sanzioni sono aumentate di 1/3 con riferimento alle imposte o maggiori imposte relative a tali redditi
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Omessa presentazione
della dichiarazione nel caso in cui
non
sono
dovute imposte
Sanzione:
da 250 € a 1.000 €La sanzione può essere aumentata fino al doppio nei confronti dei soggetti che hanno l’ obbligo di tenuta delle scritture contabili
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Dichiarazione presentata in ritardo, ma
entro
il termine di presentazione della dichiarazione relativa al
periodo d’imposta successivo
e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza, nel caso in cui sono
dovute imposte
Sanzione:
dal 60% al 120% dell’ammontare delle imposte dovute- con un minimo di 200 €
Se la violazione riguarda redditi prodotti all’estero le sanzioni sono aumentate di 1/3 con riferimento alle imposte o maggiori imposte relative a tali redditi
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Dichiarazione presentata in ritardo, ma
entro
il termine di presentazione della dichiarazione relativa al
periodo d’imposta successivo
e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza, nel caso in cui
non
sono
dovute imposte
Sanzione:
da 150 € a 500 €La sanzione può essere aumentata fino al doppio nei confronti dei soggetti che hanno l’ obbligo di tenuta delle scritture contabili
- Dichiarazione nella quale sono indicati:
- un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quanto accertato
- un’imposta inferiore a quella dovuta
- un credito superiore a quello spettante
- indebite detrazioni di imposta
- indebite deduzioni dell’imponibile
Sanzione:
dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato.La sanzione è aumentata della metà quando la violazione è realizzata mediante l’utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.
La sanzione è ridotta di 1/3 quando la maggiore imposta o il minor credito accertati sono complessivamente inferiori al 300% dell’imposta e del credito dichiarati e comunque complessivamente inferiori a 30.000 €. La medesima riduzione si applica quando l’infedeltà è conseguenza di un errore sull’imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito, purché il componente positivo abbia già concorso alla determinazione del reddito nell’annualità in cui interviene l’attività di accertamento o in precedenza.
Se non vi è alcun danno per l’erario la sanzione è pari a 250 €.
Se la violazione riguarda redditi prodotti all’estero le sanzioni sono aumentate di 1/3 con riferimento alle imposte o maggiori imposte relative a tali redditi.
La sanzione non si applica nel caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell’ambito di operazioni infragruppo con società non residente se nel corso dell’accesso, ispezione o verifica il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati.
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Mancata indicazione
del
canone
derivante dalla
locazione
di immobili ad uso abitativo.
Indicazione di un canone inferiore a quello effettivo derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo.nei casi di cedolare secca sugli affitti
Le sanzioni applicate per omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione sono raddoppiate
Ravvedimento operoso
Ravvedimento operoso tabella
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Sanzioni applicabili ai sostituti di imposta
Calcolo interessi ravvedimento operoso
Omesso versamento di imposte
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Interessi legali: dal 1942 ad oggi