RAVVEDIMENTO OPEROSO

LE REGOLE PER I SOSTITUTI DI IMPOSTA

di www.StudioLicata.org
Aggiornato al 19.01.2023

La disciplina del ravvedimento operoso consente, anche ai sostituti d’imposta, di sanare ritardi od omissioni in caso di omesso e/o tardivo versamento delle ritenute alla fonte operate eseguendo contestualmente il pagamento della ritenuta o della differenza non versata, dei relativi interessi moratori calcolati con il tasso di interesse in vigore ed in misura giornaliera e della sanzione in misura ridotta.

In particolare la sanzione prevista è pari al 30% dell’importo non versato. In caso di versamento con un ritardo non superiore a 90 giorni la sanzione è ridotta al 15% dell’importo non versato.

Inoltre, per i versamenti effettuati entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine, la sanzione ridotta ad 1/10 è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo.

In caso di ravvedimento operoso la sanzione sarà così ridotta:

  • versamento entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine: sanzione pari ad 1/10 del minimo ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo, ovvero 0,10% per ogni giorno di ritardo (15% x 1/10 x 1/15);
  • versamento tra il 15° e il 30° giorno successivo alla scadenza del termine: sanzione pari ad 1/10 del minimo, ovvero 1,50 % (15% x 1/10);
  • versamento dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza del termine: sanzione pari ad 1/9 del minimo, ovvero 1,67 % (15% x 1/9);
  • versamento dal 91° giorno successivo alla scadenza ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale la violazione è commessa: sanzione pari ad 1/8 del minimo, ovvero 3,75% (30% x 1/8);
  • versamento entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è commessa la violazione: sanzione pari ad 1/7 del minimo, ovvero 4,29% (30% x 1/7);

  • versamento oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è commessa la violazione: sanzione pari ad 1/6 del minimo, ovvero 5% (30% x 1/6);

  • dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale: sanzione pari ad 1/5 del minimo, ovvero 6% (30% x 1/5).

Per effettuare il ravvedimento sarà necessario provvedere al pagamento:

  • dell’imposta dovuta e non versata;
  • della sanzione ridotta nella misura vista in precedenza in base al ritardo nel pagamento;
  • degli interessi moratori.

I 30 giorni utili per il ravvedimento breve iniziano a decorrere dallo scadere del termine previsto per il versamento delle imposte, o dal giorno lavorativo successivo nel caso in cui lo stesso cada di sabato o di giorno festivo (articolo 18 del D.lgs. 241/97). Inoltre, la Circolare n. 50/E del 2002 precisa che nell’ipotesi in cui il trentesimo giorno utile cada di sabato o di giorno festivo il versamento può essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

Si riporta qui di seguito un esempio di ravvedimento, per ritardato versamento di ritenuta d’acconto, effettuato tra il 15° e il 30° giorno successivo alla scadenza del termine. In particolare si ipotizza che il versamento sia effettuato il 30° giorno.



Come compilare il modello F24 - Codice Tributo 1040

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO COMPENSI PER L’ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI

Sezione modello F24 da compilare: ERARIO

Riferimento Normativo: DPR 600/1973 Art. 25 - D.Lgs.471/1997 art.15 - D.Lgs.472/1997 ar.13

Importo: 1.000,00 euro

Anno di imposta: 20xx


Ravvedimento operoso: compilazione modello F24


Campi del modello F24 - come compilare il campo

(1) codice tributo: indicare 1040

(2) rateazione/regione/prov: non compilare

(3) anno di riferimento: anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, nell’esempio 20xx

(4) importi a debito versati: indicare l’importo a debito rappresentato dalle ritenute non versate e dagli interessi. La misura degli interessi legali, nell’esempio, è stata ipotizzata pari al 5%. (Per conoscere l’attuale misura degli interessi legali si veda Interessi legali: dal 1942 ad oggi).

Si precisa che, mentre normalmente in caso di ravvedimento gli interessi devono essere indicati nel modello F24 separatamente utilizzando gli appositi codici tributo, nel caso delle ritenute essi vanno sommati al tributo.

Nel nostro esempio avremo:

  • interesse annuo = 1.000 x 5% = € 50
  • interesse per 30 giorni = (50/365) x 30 = € 4,11
  • importo a debito = 1.000 + 4,11 = 1.004,11

(5) importi a credito compensati : non compilare

(6) TOTALE A : somma degli importi a debito indicati nella Sezione Erario

(7) TOTALE B : somma degli importi a credito indicati nella Sezione Erario, non compilare se non sono presenti importi a credito

(8) SALDO (A - B) : indicare il saldo (TOTALE A - TOTALE B)

(9) codice ufficio : non compilare

(10) codice atto : non compilare

(11) codice regolarizzazione indicare 8906

(12) importo sanzione indicare l’1,5% dell’importo dovuto dato che il ravvedimento è avvenuto tra il 15° e il 30° giorno (1.000 x 1,5%).

 
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