INTERESSI MORATORI
QUANDO SONO DOVUTI GLI INTERESSI MORATORI PER RITARDATO PAGAMENTO DI TRANSAZIONI COMMERCIALI
Gli interessi moratori sono interessi dovuti dal debitore in caso egli effettui il pagamento, di somme dovute nell’ambito di operazioni commerciali, con ritardo rispetto alla scadenza convenuta.
L’applicazione degli interessi moratori è disciplinata dal D.Lgs. 231/2002.
La norma prevede che:
- gli interessi moratori si applicano in caso di pagamento tardivo;
- il pagamento tardivo deve riguardare un debito sorto nell’ambito di operazioni commerciali;
- le operazioni commerciali devono avere per oggetto esclusivo o prevalente la consegna di beni o la prestazione di servizi a titolo oneroso;
- in queste ipotesi l’applicazione degli interessi moratori è automatica.
Sono, invece, esclusi dall’applicazione della norma in esame:
- i pagamenti di debiti oggetto di procedure concorsuali;
- gli interessi di ammontare inferiore a 5 euro;
- i pagamenti a titolo di risarcimento dei danni inclusi quelli effettuati dalle assicurazioni.
Gli interessi moratori si applicano nel caso di contratti stipulati tra:
- imprese;
- imprese e professionisti;
- imprese e pubbliche amministrazioni;
- professionisti e pubbliche amministrazioni.
Gli interessi moratori non si applicano in caso di contratti conclusi con privati.
Gli interessi moratori non si applicano nel caso in cui il debitore sia in grado di dimostrare che l’inadempimento è dovuto a cause a lui non imputabili.
Gli interessi di mora decorrono, in caso di mancato pagamento del corrispettivo, dal momento della scadenza dell’operazione commerciale. A tal fine occorre sottolineare che essi decorrono automaticamente, senza che vi sia la necessità di una formale “messa in mora” del debitore.
Per “messa in mora” si intende una procedura con la quale si invita ufficialmente la controparte ad effettuare l’adempimento dovuto.
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