AMMANCHI DI CASSA
DEDUCIBILITA' FISCALE DEGLI AMMANCHI DI CASSA NELLA GRANDE DISTRIBUZIONE
di Paola Pullella Lucano - www.nuovofiscooggi.itDefaillance di cassa della grande distribuzione? Deducibili solo se fisiologiche, inevitabili e inerenti. Lo sostiene l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 54/E del 22 giugno, condividendo in gran parte la tesi prospettata da un’associazione rappresentante un gruppo di imprese della grande distribuzione e confermando la propria linea interpretativa già espressa in altri interventi di prassi.
Per capire meglio la questione che ha sollecitato la richiesta di un parere tecnico dell’Agenzia, va detto che nel settore della grande distribuzione, in considerazione delle innumerevoli transazioni commerciali effettuate nel corso dell’esercizio e degli elevati importi maneggiati, è plausibile, se non inevitabile, il riscontro periodico di ammanchi di cassa dovuti all’emissione di scontrini errati, minimi arrotondamenti, piccoli furti. Tutti eventi fatali – non verificabili contestualmente ma solo a consuntivo (per i motivi descritti) e non dipendenti da scelte imprenditoriali – da attribuire alla tipologia di attività.
Detto questo, non rimane che stabilire gli ambiti applicativi dell’ammesso trattamento fiscale. Nel quesito viene infatti chiesto un chiarimento a due vie: cioè, una volta appurate le differenze di cassa negative, quale rilevanza fiscale assumono per l’Ires, e quale ai fini Irap? E la risposta vale anche per gli Ias adopter?
Le domande presuppongono naturalmente un richiamo alle norme di riferimento, in questo caso, tutte contenute nel Tuir. In particolare, in base all’articolo 101 del Testo unico, ai fini della determinazione della base imponibile Ires, è possibile dedurre le perdite di beni, diversi dai beni-merce, se sussistono elementi certi e precisi che consentono di ricostruire l’ an e il quantum. In presenza di questi presupposti, si spalancano le porte anche al riconoscimento dell’inerenza (articolo 109) di detti componenti negativi all’attività d’impresa, anch’essa condizione indispensabile alla deducibilità.
Per il Fisco, le differenze di cassa della grande distribuzione sono da ricondurre tra i “beni, diversi dai beni-merce”; in più la naturale inerenza di tali costi, perché riferibili alla particolare gestione aziendale del settore, porta ad ammetterne l’inevitabilità degli stessi, che va riconosciuta a prescindere da quelle che sono le scelte dell’imprenditore e senza la necessità di una prova documentale degli eventi che li hanno generati.
Nel caso della grande distribuzione, gli ammanchi di cassa sono fisiologici per il fatto che sarebbe quantomeno antieconomico controllarli e documentarli di volta in volta, per cui è possibile rilevarli solo in un momento successivo.
Tuttavia, nella risoluzione spuntano dei paletti. L’Agenzia ritiene che, per dissolvere ogni dubbio sulla “legalità” della deducibilità, il soggetto incaricato del controllo e il responsabile della cassa “incriminata” per l’ammanco devono sottoscrivere un verbale nel momento in cui viene rilevata la differenza tra la giacenza fisica e quella contabile. Il verbale fa prova del disavanzo.
Una volta documentato, il deficit sarà deducibile dal reddito d’impresa tenendo conto delle “comuni regole di esperienza, secondo cui ammanchi di modesto ammontare quotidiano non potranno che rappresentare oneri diversi di gestione fiscalmente rilevanti”.
Inoltre, l’impresa, nella gestione della cassa, dovrà mettere in atto misure ad hoc per contenere la formazione dei disavanzi, tenere d’occhio il trend delle differenze rilevate nel periodo di osservazione, compensare (se possibile) i più e i meno dello stesso periodo d’imposta.
Il discorso fin qui fatto vale a prescindere dai principi contabili adottati, nazionali o internazionali. Se poi l’attenzione si sposta sull’Irap, tutto diviene ancor più lineare: gli ammanchi abbattono la base imponibile se sono ricompresi fra gli “Oneri diversi di gestione” (voce che fa parte dell’aggregato B) – costi della produzione), in base a una corretta applicazione dei principi contabili nazionali. Presupposto valido anche per gli Ias adopter, chiamati – si ricorda – ad assumere le voci del valore e dei costi della produzione corrispondenti a quelle civilistiche rilevanti.
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