IVA PER CASSA

LE CARATTERISTICHE DELL'IVA AD ESIGIBILITÀ DIFFERITA INTRODOTTA DAL D.L.29/11/08 N.185

Aggiornato al 04.04.2009
L’IVA per cassa disciplinata dal DL 185/2008 è stata soppressa con l’introduzione dell’art.32-bis del DL 83/2012. Per le caratteristiche del nuovo regime si veda IVA per cassa 2012.

Vediamo le caratteristiche dell’IVA per cassa, introdotta dal D.L.29/11/2008 n.185 convertito nella L.28/01/2009 n.2.


SOGGETTI AMMESSI

Possono avvalersi dell’IVA per cassa imprese e professionisti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 200.000 euro.

In caso di inizio dell’attività, possono avvalersi dell’IVA per cassa, imprese e professionisti che prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 200.000 euro.


SOGGETTI ESCLUSI

Le regole proprie dell’IVA per cassa non si applicano:

  • a soggetti che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell’imposta sul valore aggiunto;
  • a quelle operazioni effettuate nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l’imposta mediante il meccanismo dell’inversione contabile.


ESIGIBILITÀ DELL’IMPOSTA

L’imposta è esigibile al momento del pagamento del corrispettivo da parte del cessionario o del committente. L’imposta diventa esigibile, in ogni caso, decorso un anno dal momento dell’effettuazione dell’operazione salvo il caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso di tale termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.


FATTURA

La fattura deve indicare che si tratta di operazione con imposta ad esigibilità differita art.7 D.L.29/11/2008 n.185 convertito nella L.28/01/2009 n.2.

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'


CESSAZIONE DELL’APPLICAZIONE DELL’IVA PER CASSA

Le disposizioni relative all’IVA per cassa cessano di applicarsi per le operazioni effettuate successivamente al superamento del volume di affari di 200.000 euro.


ADEMPIMENTI DEL CEDENTE O PRESTATORE

Le operazioni con IVA ad esigibilità differita concorrono:

  • a formare il volume d’affari del cedente o prestatore;
  • a determinare la percentuale di detrazione, nel caso in cui si applichi il pro-rata, con riferimento all’anno in cui l’operazione si intende effettuata.

Esse sono computate nella liquidazione periodica del mese o trimestre nel quale il corrispettivo è incassato o scade un anno dal momento dell’effettuazione dell’operazione.

Nel caso in cui sia effettuato un incasso parziale del corrispettivo, l’imposta diventa esigibile ed è computata nella liquidazione periodica nella proporzione esistente tra la somma incassata e il corrispettivo complessivo dell’operazione.


ADEMPIMENTI DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE

Il cessionario o committente ha diritto alla detrazione d’imposta a partire dal momento in cui il corrispettivo è stato pagato.

Nel caso in cui sia effettuato un pagamento parziale il diritto alla detrazione sorge nella proporzione tra la somma pagata e il corrispettivo complessivo dell’operazione.


RAPPORTI CON ALTRE NORME

Le disposizioni appena viste non si applicano nei casi previsti dall’art.6 del DPR 633/72, nei quali l’IVA è esigibile al momento del pagamento del corrispettivo.

Si tratta dei casi di:

  • cessioni di prodotti farmaceutici;
  • cessioni o prestazioni a soci, associati o partecipanti;
  • cessioni a Stato, organi dello Stato, Enti territoriali e loro consorzi, Istituti universitari, Asl, Enti ospedalieri, Enti di ricovero e cura, Enti pubblici di assistenza, beneficenza e previdenza.

 
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