IVA PER CASSA: LA FATTURA

I REQUISITI CHE DEVE PRESENTARE LA FATTURA IN CASO DI IVA PER CASSA

Aggiornato al 02.03.2010

L’IVA per cassa disciplinata dal DL 185/2008 è stata soppressa con l’introduzione dell’art.32-bis del DL 83/2012. Per le caratteristiche del nuovo regime si veda IVA per cassa 2012

Il regime dell’IVA per cassa è un regime opzionale: dunque esso non deve essere necessariamente adottato dal contribuente che ne presenta i requisiti.

Inoltre, tale regime, riguarda la singola operazione: questo significa che l’esclusione non riguarda l’intera attività del soggetto che emette fattura ad esigibilità differita, ma singole operazioni soggette a tale regime.

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Per questa ragione il contribuente che effettua un’operazione per la quale intende avvalersi del regime dell’IVA per cassa, deve emettere la fattura secondo le regole e i termini ordinari, ma deve apporre sulla fattura stessa una apposita annotazione che serve a manifestare l’intenzione del contribuente di avvalersi del regime dell’IVA per cassa.


La fattura, dunque, per poter considerare l’IVA ad esigibilità differita, deve riportare una dicitura del tipo:

“Operazione con imposta ad esigibilità differita ai sensi dell’art. 7, D.L. 29.11.2008, n. 185, convertito dalla L. 28.1.2009, n. 2”.

Tale annotazione è indispensabile per avvalersi del regime in esame: in sua assenza l’IVA relativa all’operazione deve considerarsi esigibile secondo le regole ordinarie.

 
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