IVA PER CASSA
SCRITTURE CONTABILI RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI ACQUISTO
L’art.32-bis del DL 83/2012 convertito nella L.134/2012 ha modificato il regime dell’ IVA per cassa.
Caratteristica fondamentale del regime IVA per cassa è che l’IVA sugli acquisti effettuati dal soggetto diviene detraibile solamente al momento dell’ incasso del corrispettivo.
Ad esempio:
consideriamo il caso dell’impresa Alfa che liquida l’IVA mensilmente e ha optato per il regime dell’IVA per cassa.
Essa, nel mese di febbraio acquista merci per 10.000 euro + IVA 22%. Il pagamento della fattura viene effettuato nel mese di marzo.
L’IVA relativa a tale fattura non è detraibile nella liquidazione dell’imposta del mese di febbraio, bensì in quello di marzo.
Vediamo come occorre procedere dal punto di vista contabile.
Al momento della emissione della fattura si procede con la normale registrazione del documento, ma l’IVA deve essere fatta confluire in un conto del tipo “ IVA a credito a detraibilità differita” o “IVA su acquisti a detraibilità differita".
EMISSIONE DELLA FATTURA:
Data | Conto | Importo Dare | Importo Avere |
---|---|---|---|
../../.. | MERCI C/ACQUISTI | 10.000 | |
../../.. | IVA SU ACQUISTI A DETRAIBILITA' DIFFERITA | 2.200 | |
../../.. | FORNITORI | 12.200 |
Nel mese di marzo, quando viene effettuato il pagamento della fattura occorrerà procedere ad effettuare due registrazioni:
- la prima relativa al pagamento della fattura;
- la seconda relativa al giroconto dell’IVA a detraibilità differita al conto “IVA a credito” o “IVA su acquisti” dato che l’IVA è divenuta detraibile.
Ecco come procedere.
PAGAMENTO DELLA FATTURA:
Data | Conto | Importo Dare | Importo Avere |
---|---|---|---|
../../.. | FORNITORI | 12.200 | |
../../.. | BANCA C/C | 12.200 |
Data | Conto | Importo Dare | Importo Avere |
---|---|---|---|
../../.. | IVA SU ACQUISTI | 2.200 | |
../../.. | IVA SU ACQUISTI A DETRAIBILITA' DIFFERITA | 2.200 |
Si ricorda che anche per le operazioni di acquisto si applica la regola che l’IVA diventa in ogni caso detraibile decorso un anno dal momento in cui l’imposta diventa esigibile secondo le regole ordinarie e alle condizioni esistenti in tale momento.
Esempio:
la merce viene consegnata in data 15/2 dell’anno x. Il 15/2 dell’anno x+1 la merce non è stata ancora pagata. L’IVA diventa comunque detraibile.
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