LA RETRIBUZIONE DEI DIRIGENTI

COSA PREVEDE IL CCNL APPLICABILE AI DIRIGENTI DI ALBERGHI

Aggiornato al 22.11.2010

Il CCNL stipulato tra FEDERALBERGHI (Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo) e MANAGERITALIA (Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato) stabilisce che il trattamento economico del dirigente di albergo è fissato tra quest’ultimo e l’imprenditore e deve essere specificato nell’ atto scritto di assunzione o nomina.


Tale trattamento deve comprende:

  • minimo contrattuale mensile;
  • l’eventuale superminimo contrattuale;
  • la valutazione attribuita al vitto e alloggio;
  • eventuali aggiunte concordate tra le parti quali premi, partecipazioni, provvigioni, superminimi e altro.

Sono invece stati soppressi i seguenti istituti:

  • l’elemento autonomo. Esso non compete ai dirigenti assunti o nominati a partire dal 1° gennaio 1998;
  • la maggiorazione. Essa non compente ai dirigenti assunti o nominati a partire dal 30 settembre 1995;
  • gli scatti di anzianità. Essi non spettano ai dirigenti assunti o nominati a partire dal 31 dicembre 1999.

In ogni caso il trattamento economico del dirigente deve essere superiore al trattamento globale effettivo del dipendente meglio retribuito appartenente allo stesso albergo.

Il minimo contrattuale mensile è fissato, a partire dall’ 01/01/2009, in 2.600 euro lordi e passerà a 2.700 euro lordi a partire dall’ 01/01/2010. Tale importo è comprensivo dell’indennità di contingenza soppresso nel 1992.

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Ai dirigenti compete anche un eventuale superminimo contrattuale mensile.

Data la specificità dell’attività alberghiera e della necessità di esercitare con continuità le funzioni direttive nonché quelle di controllo e di vigilanza del complesso aziendale e della qualità dei servizi offerti è prevista dal contratto la fruizione, da parte del dirigente, del vitto e dell’ alloggio di servizio adeguato alle sue funzioni.

In alternativa al dirigente compete l’ indennità sostitutiva di vitto e alloggio da corrispondersi in dodici mensilità, per un ammontare complessivo di 272 euro (100 relativi al vitto e 172 all’alloggio).

Il servizio di vitto può essere fornito anche mediante buoni pasto previo accordo tra le parti.

Nell’ambito degli obiettivi assegnati al dirigente potranno essere concordate quote di retribuzione variabile da correlarsi al raggiungimento degli obiettivi stessi, previa verifica dei risultati ottenuti, ed anche ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aventi come obiettivi incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività.

 
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