DONATORI DI SANGUE
PERMESSO RETRIBUITO
La legge 584/1967 prevede che il lavoratore dipendente che dona sangue gratuitamente ha diritto ad un permesso retribuito.
Più precisamente essi hanno diritto ad astenersi dal lavoro per 24 ore dal momento in cui si è assentato per il prelievo. Egli ha diritto alla normale retribuzione del periodo in cui si è astenuto dal lavoro. Il datore di lavoro può chiedere il rimborso della retribuzione corrisposta all’INPS.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di concedere il permesso.
La norma in esame si applica nel caso di trasfusione diretta o indiretta o di elaborazione dei derivati del sangue a due condizioni:
- che il prelievo non sia inferiore a 250 grammi;
- che il prelievo sia effettuato presso un centro autorizzato dal Ministero della Sanità.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
Affinché il datore di lavoro possa chiedere all’INPS il rimborso della retribuzione corrisposta è necessario che il dipendente si faccia rilasciare, dal medico che ha effettuato il prelievo, un certificato su carta intestata del centro presso il quale è stato fatto il prelievo dal quale risultino i dati anagrafici del donatore, gli estremi di un documento di riconoscimento, data e ora del prelievo, quantitativo prelevato.
Inoltre il dipendente deve rilasciare al datore di lavoro una dichiarazione dalla quale risulta che ha usufruito della giornata di riposo e che ha percepito la relativa retribuzione.
Tali documenti devono essere conservati per 10 anni.
RETRIBUZIONE SPETTANTE E RIMBORSABILE DALL’INPS
Vediamo come va calcolata la retribuzione spettante al dipendente per il periodo in cui il donatore si è astenuto dal lavoro.
Al dipendente spetta la retribuzione relativa alle ore lavorative che cadono nelle 24 ore di riposo.
Se il periodo di riposo di 24 ore non comporta assenza da lavoro (ad esempio viene donato il sangue in giorno di sabato che non è lavorativo per l’azienda) al dipendente non compete nulla rispetto alla normale retribuzione.
Anche nel caso in cui il dipendente è retribuito in misura fissa mensile (cioè non in base al numero delle ore lavorate nel corso del mese) al dipendente non compete nulla rispetto alla normale retribuzione.
Esempio:
ipotizziamo che un dipendente, con retribuzione mensile fissa, si sia assentato per donare sangue per 8 ore. La retribuzione mensile è pari a 1.300 euro. Il contratto prevede che la retribuzione giornaliera si ottenga dividendo la retribuzione mensile per il divisore convenzionale di 26 (considerati i giorni lavorativi del mese.
La retribuzione spettante sarà: 1.300
Di cui a carico dell’INPS: 1.300/26 = 50
A carico del datore di lavoro: 1.250
I lavoratori, invece, che vengono retribuiti in base alle
ore di lavoro effettive
prestate nel corso del mese hanno diritto a percepire, oltre alle somme spettanti alle ore di lavoro effettive, anche la retribuzione riferita al periodo di assenza nella giornata per un massimo di 8 ore.
Esempio:
ipotizziamo che un dipendente abbia prestato nel corso del mese 160 ore di lavoro e la sua retribuzione oraria è pari a 8 euro. Per donare sangue si è assentato per 8 ore di lavoro.
La retribuzione spettante sarà:
160 ore di lavoro effettivo x 8 euro = 1.280
8 ore a carico dell’INPS x 8 euro = 64
Totale spettante: 1.344
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
Per quanto riguarda il calcolo dei contributi previdenziali, la retribuzione spettante per la giornata di riposo può essere trattata in due modi diversi:
- se il datore di lavoro chiede il rimborso all’INPS, la somma non è soggetta al pagamento dei contributi previdenziali;
- se il datore di lavoro non chiede il rimborso all’INPS, la somma è soggetta al pagamento dei contributi previdenziali.
ALTRE NORME APPLICABILI
Durante l’assenza per donazione sangue maturano la tredicesima mensilità e le altre mensilità aggiuntive e il TFR.