GESTIONE SEPARATA INPS
SOGGETTI OBBLIGATI, CONTRIBUTI DOVUTI, TERMINI PER I VERSAMENTI
La Gestione separata INPS è stata itrodotta con la L.335 del 1995.
Essa ha istituito una forma di previdenza per quei soggetti per i quali non era prevista alcuna forma di previdenza.
SOGGETTI OBBLIGATI ALL’ISCRIZIONE
Hanno l’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS:
- i soggetti che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo (art. 2222 c.c.) e che non sono iscritti ad un'autonoma Cassa di previdenza;
- gli incaricati alle vendite a domicilio con reddito professionale annuo superiore a 6.410,24 euro;
- gli spedizionieri doganali non dipendenti;
- i perecettori di assegni di ricerca;
- i titolari di borse di studio per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca;
- i percettori di borse di studio a sostegno della mobilità internazionale degli studenti;
- i percettori di assegni
per attività di tutorato
o didattico-integrative, propedeutiche e di recupero
erogati a favore di studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di:
- dottorato di ricerca;
- laurea specialistica;
- scuole di specializzazione per le professioni forensi;
- scuole di specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria.
- i medici con contratto di formazione specialistica;
- i prestatori di lavoro occasionale;
- i pensionati di vecchiaia che svolgono collaborazioni coordinate e continuative;
- i professionisti iscritti in Albi di categoria esistenti alla data del 24 ottobre 2003 che intrattengano rapporti di collaborazione coordinate e continuativa sempre che i relativi redditi non siano già assoggettati alla specifica previdenza di categoria;
- i soggetti che intrattengano rapporti di collaborazioni coordinate e continuative a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali;
- i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società qualora percepiscano uno specifico compenso per tale attività;
- i lavoratori autonomi occasionali (art. 2222 c.c.) che non hanno l’obbligo di iscrizione ad autonoma Cassa di previdenza che producano un reddito annuo superiore a 5.000 euro (considerando la somma dei compensi corrisposti da tutti i committenti occasionali);
- gli amministratori locali che alla data di assunzione dell'incarico sono iscritti o continuano ad essere iscritti ad una gestione previdenziale non di lavoro dipendenti, ma sono in aspettativa retribuita, oppure sono iscritti alla gestione di lavoro dipendente e beneficiano di un versamento contributivo nella suddetta gestione ad opera degli enti locali di appartenenza. Quelli che non sono lavoratori dipendenti beneficiano del pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili. Rientrano nella categoria:
- i sindaci;
- i presidenti di provincia;
- i presidenti di comunità montane;
- i presidenti di unioni di comuni e di consorzi fra Enti locali;
- gli assessori provinciali e assessori di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
- i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- i presidenti dei consigli provinciali e presidenti dei consigli circoscrizionali;
- i Volontari del Servizio Civile Nazionale, avviati dal 2006 al 2008 per l'intera durata del servizio.
Hanno l'obbligo di iscriversi alla gestione separata INPS anche:
- i professionisti con Cassa previdenziale, nel caso in cui l’attività non sia iscrivibile, in base a quanto previsto dal proprio regolamente;
- i professionisti che, pur essendo tenuti ad iscriversi all’Albo di categoria, versano il solo contributo integrativo alla Cassa previdenziale di appartenenza, senza obbligo di iscrizione a quest’ultima.
Si ricorda che, in passato, erano tenuti all'iscrizione alla Gestione Separata INPS anche:
- i lavoratori che svolgevano collaborazioni coordinate a progetto.
- i soggetti che, nell'ambito dell'associazione in partecipazione, conferivano esclusivamente prestazioni lavorative i cui compensi erano qualificati come redditi di lavoro autonomo ad esclusione del caso in cui l’associato era già iscritto ad un albo professionale;
- le mini collaborazioni caratterizzate dalla percezione di un reddito non superiore ad Euro 5.000 e da una durata inferiore a trenta giorni nell'anno).
La possibilità di stipulare tali contratti è venuta meno con il D.Lgs. n.81 del 2015.
Non sono soggetti al pagamento del contributo alla Gestione Separata INPS, e quindi alla relativa iscrizione:
- i diritti d'autore;
- le borse di studio;
- le indennità per cessazione di rapporti di agenzia;
- l'attività di levata di protesti;
- la partecipazione agli utili di soci promotori e fondatori di società di capitali.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA
La domanda di iscrizione alla gestione separata può essere effettuata:
- telefonicamente al numero 803 164;
- dal sito www.inps.it utilizzando i servizi on line;
- mediante gli intermediari dell'istituto.
L'iscrizione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla dichiarazione di inizio attività all'Agenzia delle entrate o dalla presentazione della Comunicazione Unica al Registro delle Imprese.
CONTRIBUTI DOVUTI
I contributi dovuti variano:
- a seconda dei soggetti obbligati;
- a seconda che i soggetti siano privi o meno di altra forma di tutela previdenziale.
Nel caso di collaborazioni coordinate e continuative i contributi alla Gestione separata INPS sono:
- per 2/3 a carico del committente;
- per 1/3 a carico del collaboratore.
Il versamento del contributo è fatto dal committente anche per la quota posta a carico del lavoratore.
Nel caso di lavoratori autonomi non iscritti ad un’autonoma cassa di previdenza i contributi sono interamente a loro carico. Tuttavia essi hanno la facoltà (e dunque non l’obbligo) di addebitare al committente, in via definitiva, una percentuale pari al 4% dei corrispettivi lordi.
Le aliquote contributive relative al 2023 sono le seguenti:
- Liberi professionisti
- Soggetti non assicurati presso altre forme di pensionistiche obbligatorie: 26,23%
- Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra forma pensionistica obbligatoria: 24%
- Collaboratori e figure assimilate
- Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL: 35,03%
- Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL: 33,72%
- Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: 24,00%
E' previsto un minimale di reddito che, per l'anno 2023, è pari a 17.504 euro. Qualora il soggetto non abbia prodotto un reddito pari o superiore al minimale, il contributo da versare è comunque calcolato in base al reddito effettivamente prodotto, ma vengono accreditati solamente i mesi in base al contributo versato.
Inoltre è previsto un massimale, oltre il quale non sono più dovuti contributi. Per il 2023 esso ammonta a 113.520 euro.
TERMINI DI VERSAMENTO
I lavoratori autonomi effettuano i versamenti del contributo dovuto con il meccanismo degli acconti e dei saldi negli stessi termini previsti per i versamenti IRPEF. Più precisamente, il professionista dovrà versare:
- entro il termine per il versamento del saldo IRPEF, il saldo del contributo relativo all'anno precedente;
- entro il termine per il versamento del primo acconto IRPEF, il primo acconto del contributo relativo all’anno in corso pari al 40% del contributo calcolato per l’anno precedente;
- entro il termine per il versamento del secondo saldo IRPEF, il secondo acconto del contributo relativo all’anno in corso pari al 40% del contributo calcolato per l’anno precedente.
Nel caso di collaborazioni coordinate e continuative e collaborazioni a progetto i contributi devono essere versati dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso.
In entrambi i casi i contributi alla Gestione separata INPS devono essere versati utilizzando il modello F24.
Registrazione fattura professionista
Adempimenti INPS amministratori
Gestione separata INPS: le aliquote per il 2009
Gestione separata INPS: aliquote 2010
Gestione separata INPS: aliquote 2011