VENDITORI PORTA A PORTA E INPS

ASSOGGETTAMENTO A CONTRIBUTI INPS DEI VENDITORI PORTA A PORTA

Aggiornato al 13.02.2023

I venditori a domicilio sono tenuti all’iscrizione alla Gestione separata INPS nel caso in cui il reddito derivante da tale attività superi i 5.000 euro.

Il reddito soggetto a contributi deve essere determinato tenendo conto della deduzione forfettaria del 22% delle spese di produzione del reddito.

Quindi, l’obbligo di iscrizione non sussiste nel caso di redditi lordi inferiori a 6.410, infatti


6.410,25 x 22% = 1.410,25
6.410,25 – 1.410,25 = 5.000.

Tale reddito rappresenta una fascia di esenzione: quindi in caso di redditi superiori a tale limite i contributi sono dovuti solamente sulla parte che eccede il limite stesso.


Esempio:
reddito lordo 8.000
deduzione forfettaria spese: 8.000
x 22% = 1.760
reddito netto: 8.000 – 1.760 = 6.240
imponibile previdenziale: 6.240 – 5.000 = 1.240.

Nel caso in cui il venditore a domicilio abbia rapporti con più imprese mandanti, il limite di 5.000 euro si applica ai redditi annui derivanti da tali rapporti complessivamente considerati.


La misura dei contributi dovuti, per l’anno 2023, è pari al 33,72% del reddito.

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Per i lavoratori titolari di pensione la misura del contributo è del 24% del reddito.


I contributi sono per 1/3 a carico del venditore porta a porta e per 2/3 a carico dell’impresa mandante.


Esempio:
imponibile previdenziale: 1.240
aliquota applicabile: 33,72%
contributi dovuti: 418,128
contributi a carico del venditore 1/3: 1/3
x 418,28 = 139,43
contributi a carico dell’impresa committente 2/3: 2/3 x 418,128 = 278,85.

Gli incaricati alle vendite a domicilio non sono soggetti, in nessun caso, all’assicurazione INAIL a prescindere dal livello del reddito conseguito.

 
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